COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. CROATTI PAOLO, Presidente e legal

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. CROATTI PAOLO, Presidente e legale rappresentante del F.C. Valleverde Riccione s.r.l. e F.C. VALLEVERDE RICCIONE s.r.l. – Camp. Reg. Juniores Con nota 19.4.2010 n. 6856/1257, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. CROATTI PAOLO, Presidente e legale rappresentante del F.C. Valleverde Riccione s.r.l., delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1/08 della L.N.D., per come richiamate alla Parte III^, art. 1, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver pattuito, mediante l’accordo sottoscritto in data 1.08.2008, con il sig. Venerucci Claudio, allenatore dilettante di terza categoria, un compenso di € 5.500 - per la conduzione tecnica della squadra Juniores, partecipante nella stagione sportiva 2008/2009 al Campionato Regionale Emilia Romagna - superiore a quello massimo previsto dall’accordo L.N.D. – A.I.A.C. per tale stagione; - la società F.C. VALLEVERDE RICCIONE s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO , dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per anni 2 del sig. CROATTI PAOLO, la penalizzazione di 2 punti nella classifica della stagione sportiva 2009/2010 per la squadra F.C. VALLEVERDE RICCIONE – Camp. Regionale Juniores e l’ammenda di € 5.000 per il F.C. VALLEVERDE RICCIONE s.r.l. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal sig. CROATTI PAOLO, integrino le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del C.G.S., per il F.C. VALLEVERDE RICCIONE s.r.l.; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. CROATTI PAOLO, Presidente e legale rappreseante del F.C. VALLEVERDE RICCIONE s.r.l., la inibizione per mesi 6 e al F.C. VALLEVERDE RICCIONE s.r.l. la penalizzazione di 2 punti nella classifica della stagione sportiva 2009/2010 della squadra partecipante al Campionato Regionale Juniores e l’ammenda di € 1.000.
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