COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. TRAVINI LUCA, sig. SPERANI ANDREA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. TRAVINI LUCA, sig. SPERANI ANDREA, dirigente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. BESURICA – camp. II^ cat. Con nota 28.4.2010 n. 7179/732, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. TRAVINI LUCA, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Besurica, per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., perché, malgrado fosse ancora tesserato con la predetta società, partecipava indebitamente, senza averne titolo, alla gara Pecoraia – Olubra del 27.9.2009 del Campionato di III^ categoria Girone A; - il sig. SPERANI ANDREA, nella qualità di dirigente accompagnatore della società Pecorara, per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., perché sottoscriveva la distinta della gara Pecorara – Olubra del 27.9.2009 ed affermava che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società, malgrado il calciatore Travini non ne avesse titolo; - la società A.S.D. PECORARA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.; - la società A.S.D. BESURICA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO , dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per 2 anni del calc. TRAVINI LUCA, la inibizione per anni 2 del sig. SPERANI ANDREA, la penalizzazione di 1 punto nella classifica della stagione sportiva 2009/2010 e l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. PECORARA e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. BESURICA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. TRAVINI LUCA e dal sig. SPERANI ANDREA, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. BESURICA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. PECORARA; - preso atto che il calc. TRAVINI LUCA risulta regolarmente tesserato, dal 5.9.2009, per l’U.S.D. SCOTT DUE EMME; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. TRAVINI LUCA la squalifica per mesi 6, al sig. SPERANI ANDREA la inibizione per mesi 6, all’A.S.D. PECORARA la penalizzazione di 1 punto nella classifica della stagione sportiva 2009/2010 e l’ammenda di € 300 ed all’A.S.D. BESURICA l’ammenda di € 100.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it