COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO TASSI RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SASSO MARCONI avverso squalifica al 31.12.2012 all. BALLER
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
TORNEO TASSI
RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SASSO MARCONI
avverso squalifica al 31.12.2012 all. BALLERI LUCA
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 44 del 13.4.2010
gara PROGRESSO – SASSO MARCO dell’1.5.2010
L’A.C. SASSO MARCONI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza la sproporzione della pena per quanto effettivamente accaduto. L’all. BALLERI “ha effettivamente stretto la mano al direttore di gara, ma non con l’intento di fare male, ma con fare polemico e inoltre lo schiaffo percepito dall’arbitro non era altro che un buffetto, sempre con intendimento polemico. Inoltre i dirigenti della società hanno immediatamente chiesto scusa all’arbitro”. Afferma che in passato, per casi analoghi, sono state irrogate sanzioni meno pesanti. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che , al termine della gara, mentre stava dirigendosi verso gli spogliatoi, veniva avvicinato dall’all. BALLERI che gli stringeva la mano con forza, procurandogli dolore e, successivamente, lo colpiva con un fortissimo schiaffo alla schiena, che gli procurava intenso dolore e lo faceva barcollare;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2012 dell’all. BALLERI LUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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