COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BASILICA 2000 avverso squalifica al 31.12.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BASILICA 2000
avverso squalifica al 31.12.2010 calc. RONCHINO MATTIA
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 47 del 26.5.2010
gara BEDONIA – BASILICA 2000 del 22.5.2010
Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso i esame, ai sensi dell’art. 33, comma 6 del C.G.S. (“I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili). La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.C. BASILICA 2000 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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