COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 163 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO ROSSOBLU AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 163 del 24/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO ROSSOBLU AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE NATILI GIULIANO E FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE FREDIANI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 20/5/10
( Gara:Virtus Ceramica Flaminia – Calcio Rossoblu del 15/5/10 – Campionato C5 “D” VT)
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
• udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La reclamante ha chiesto una riduzione delle sanzioni, alla luce di una più approfondita valutazione dei fatti descritti nel referto arbitrale.
Questa Commissione, atteso che la gara in oggetto, di fine campionato, non rivestiva alcuna importanza ai fini della classifica, che l'incontro si è svolto in un clima di assoluta tranquillità e che il risultato, nettamente favorevole alla V.C. Flaminia, non è mai stato in discussione, ritiene che il comportamento dei giocatori Natili e Frediani vada in effetti ricondotto ad uno stato d'animo di frustrazione e di esasperazione che, se pur legato all'evento sportivo, si è poi concretizzato in una serie di atteggiamenti inspiegabilmente ostili nei confronti dell'Arbitro.
E' significativo, a tal riguardo, quanto riferito dal Direttore di gara, in sede di supplemento, e cioè che a pochi minuti dal termine dell'incontro, il giocatore Natili, mentre palla al piede si avvicinava all'area di rigore avversaria, all'improvviso si è arrestato senza alcun motivo e, giratosi, ha calciato il pallone verso l'Arbitro, che si trovava ad una distanza di circa tre metri, attingendolo alla coscia destra; l'Arbitro ha precisato di essere rimasto completamente “basito” da tale comportamento, e di essersi guardato intorno “per cercare di capire il perché”. Il Direttore di gara ha anche riferito, che dopo l'espulsione, il giocatore si era posizionato dietro la rete di recinzione ed unitamente al compagno di squadra Frediani, anch'egli espulso nel primo tempo, con atteggiamenti del tutto esagitati e fuori controllo, aveva dato corso ad una serie di invettive, di minacce e di gesti gravemente offensivi nei suoi confronti, ogniqualvolta che egli, nel seguire lo svolgimento del gioco, si era avvicinato alla linea laterale del campo. L'Arbitro ha infine precisato che in tutte le occasioni in cui i giocatori Natili e Frediani, anche dopo la fine dell'incontro, avevano posto in essere comportamenti minacciosi e aggressivi nei suoi confronti, gli stessi giocatori e dirigenti avversari erano intervenuti, non solo per trattenerli, ma anche per calmarli, apparendo evidente che gli interessati avevano perso completamente il controllo dei propri nervi.
Considerate tali circostanze, questa Commissione, pur ribadendo la gravità e l'intollerabilità dei comportamenti in esame, ritiene tuttavia che, stante la particolarità del caso, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo possano essere parzialmente rivisitate, alla luce di una più benevola valutazione della condizione psicologica dei tesserati.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore NATILI GIULIANO dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2011 e quella del calciatore FREDIANI ALESSANDRO dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2010.
La tassa di reclamo va restituita.
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