COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 (CS) del 25 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.10.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti – del calciatore DERBALI WISSEM (Federazione Tunisin
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 (CS) del 25 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
2.10.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
Nei confronti
- del calciatore DERBALI WISSEM (Federazione Tunisina):
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 7/6/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare
Territoriale:
ll Giocatore DERBALI WISSEM (Federazione Tunisina)
“per rispondere delle violazioni di cui agli articoli n. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art. 40, comma 11 bis delle Norme Organizzative Interne Federali, per avere falsamente affermato di non
essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva
2009/2010 per la Società A.C.D. Campese senza averne titolo come descritto nella parte dell’atto di deferimento”.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
letta la nota prot. 14221.13 VB/tm del 27.11.2009 con la quale l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato a
questa Procura Federale la richiesta di tesseramento n. 292157, pervenuta in data 25.9.2009 da parte della società
A.C.D. CAMPESE, del calciatore DERBALI WISSEM, cittadino tunisino, nato 1'11.5.1985, con allegata
dichiarazione scritta (autocertificazione) datata 20.10.2009 con la quale il medesimo affermava di "non essere mai
stato tesserato in alcuna Federazione Calcistica di nessun paese estero";
esaminata la nota della Féderation Tunisienne de Football del 21.12.2009, SGITRANSFERT/SF/09 - 5380, con la
quale la medesima ha trasmesso presso il Segretario Generale della FIGC il Certifica t International de Transfert
datato 21.10.2009 dal quale, al contrario, il calciatore anzidetto è risultato essere stato precedentemente tesserato
con la società AIGLE SPORTIF DE JELMA nella stagione sportiva 2006/2007;
rilevato, pertanto, come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore DERBALI WISSEM, alla luce della
falsa affermazione contenuta nella sopracitata dichiarazione, sia da considerarsi in contrasto con il disposto dell'art.
40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.;
ritenuto, altresì, che l'appartenenza del sig. DERBALI WISSEM alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal
rispetto di ogni norma federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione
dei fatti contestati;
ritenuto, pertanto, che la richiesta di tesseramento basata su una dichiarazione mendace, abbia comportato la
violazione del disposto degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis delle
N.O.I.F., ascrivibile al calciatore sig. DERBALI WISSE”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 22/6/2010 sono risultati presenti :
il Calciatore Derbali Wissem
il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.
A questo punto il Rappresentante della Procura e la parte deferita hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui
all’art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato la sanzione della squalifica per mesi quattro da irrogarsi a carico del calciatore
Derbali Wissem.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
di applicare a carico del calciatore Derbali Wissem il provvedimento della squalifica per quattro mesi a partire dalla data di
pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.
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