F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (289) – APPELLO DEL SIG. TOMMASO ROSSINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD San Marcello) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 170 del 22.4.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010
(289) – APPELLO DEL SIG. TOMMASO ROSSINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD San Marcello) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 170 del 22.4.2010).
Con atto dell’11 marzo 2010, la Procura federale deferiva innanzi alla CDT presso il Comitato Regionale Marche, i sigg. Rossini Tommaso e Scarponi Fausto in qualità il primo di tesserato ed il secondo di presidente della SSD San Marcello, e le società SSD San Marcello e ASD Osimana; per rispondere per quanto concerne il Rossini Tommaso della
violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nelle file della SSD San Marcello, senza averne titolo, perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta società, la gara SSD San Marcello–Vallesina Calcio del 19.09.2009, violazioni aggravate dalla recidiva di cui all’art. 21 CGS per aver reiterato le condotte antisportive; il sig. Scarponi Fausto, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Rossini Tommaso non ne avesse titolo, violazioni aggravate dalla recidiva di cui all’art. 21 CGS; la società San Marcello per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per l’operato del proprio Presidente, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 CGS con l’aggravante della recidiva ex art. 21 CGS per la reiterazione delle condotte specifiche dei propri tesserati; la società Osimana, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, delle violazioni ascritte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale Marche, con il comunicato n° 170 del 22 aprile 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al sig. Rossini Tommaso la squalifica per sei mesi, al sig. Scarponi Fausto l’inibizione per due mesi, la penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva in corso e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) alla SSD San Marcello e l’ammenda di € 200,00 (duecento) alla ASD Osimana. Avverso la delibera ha proposto reclamo il calciatore Tommaso Rossini. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado. E’ altresì comparsa la parte deferita assistita dal proprio difensore, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi riportati nell’atto d’impugnazione. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al soggetto deferito risultino ampiamente e incontrovertibilmente provate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte in favore del calciatore Rossini possono trovare accoglimento in questa sede. Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter indiscutibilmente aderire all’orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Toscana, che qui deve intendersi integralmente trascritta e riportata, condividendone ampiamente le argomentazioni, evidenziando che la sanzione inflitta, alla luce degli episodi contestati, appare appena adeguata all’entità dei fatti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa già versata.
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