F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (366) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO NOVIELLO (Presidente della Società US Bitonto) VINCENZO DE SANTIS (Direttore Sportivo della Società US Bitonto) E DELLA SOCIETÁ US BITONTO (nota N°. 8106/1078pf09-10/AM/ma del 20.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (366) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO NOVIELLO (Presidente della Società US Bitonto) VINCENZO DE SANTIS (Direttore Sportivo della Società US Bitonto) E DELLA SOCIETÁ US BITONTO (nota N°. 8106/1078pf09-10/AM/ma del 20.5.2010). Il deferimento Con provvedimento del 20 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Francesco Paolo Noviello, Presidente della Società US Bitonto, e il Sig. Vincenzo De Santis, Direttore Sportivo della Società US Bitonto, per violazione dell’ art. 5, comma 1, del C.G.S., per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese pubbliche tramite il sito internet “www.bitontotv.it” giudizi tesi a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali, nonché la Società US Bitonto, per la violazione di cui agli artt. 4, commi 1, e 2 e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio Direttore Sportivo. I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Francesco Paolo Noviello l’inibizione di mesi 6 (sei); per il Sig. Vincenzo De Santis l’inibizione per mesi 6 (sei); per la Società US Bitonto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). È comparso altresì il Signor Vincenzo De Santis, il quale ha presentato richiesta di applicazione di sanzione ex artt. 23 e 24 CGS, che è stata decisa con la seguente ordinanza, con relativo stralcio della posizione del Signor Vincenzo De Santis dal presente procedimento. “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo De Santis ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Vincenzo De Santis, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Vincenzo De Santis. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dopo la partita disputata il 14.2.2010 tra la US Bitonto e la Virtus Casarano, il Presidente della US Bitonto, Francesco Paolo Noviello, rilasciava delle dichiarazioni poi pubblicate in data 15.02.2010 sul sito web www.bitontotv.it . Dal complesso di tali dichiarazioni emergeva che il Noviello esprimeva giudizi tesi a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C. Il Noviello, infatti, dichiarava “hanno deciso di far sparire l’US Bitonto” e aggiungeva, “si tratta ... di una vera e propria persecuzione mirata a far retrocedere un club scomodo per tutti”. Inoltre, nel medesimo articolo, altro dirigente del l’US Bitonto dichiarava “un’altra prova evidente del verdetto emesso in Federazione che vuole condannare l’US Bitonto”. Tali affermazioni, tra l’altro mai rettificate dagli autori, travalicano chiaramente i limiti di un legittimo diritto di critica e si concretizzano in una chiara lesione della reputazione degli organismi operanti all’interno della F.I.G.C. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il comportamento posto in essere dal Sig. Francesco Paolo Noviello risulta essere in violazione all’art. 5, comma 1, del C.G.S.: di conseguenza, la US Bitonto ne risponde ai sensi degli artt. 4, commi 1, e 2 e 5, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: al Sig. Francesco Paolo Noviello, Presidente della Società US Bitonto la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); alla Società US Bitonto il pagamento dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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