F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8934/1527pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010
(369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8934/1527pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Dott. Giuseppe Iodice; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi uno e mezzo in danno dei Sig.ri D’Odorico e Iodice e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la Gallipoli Calcio Srl, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D’Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Direttore Amministrativo e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
- i Sig.ri D’Odorico e Iodice della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Il Dott. Iodice si è costituito nel procedimento depositando esclusivamente copia del Comunicato Ufficiale N°. 255/CGF dell’anno sportivo in corso, con cui si da atto dell’intervenuto accoglimento, da parte della Corte di Giustizia Federale (in data 7 maggio 2010), di un proprio ricorso avverso un provvedimento di accoglimento di analogo deferimento proposto dalla Procura federale nei suoi confronti. I motivi della decisione
Allo stato, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene opportuno, prima di ogni altra valutazione, avere conoscenza della motivazione del provvedimento prodotto dal Dott. Iodice (cioè della decisione della Corte di Giustizia del 7 maggio 2010), che, ad oggi, non risulta ancora depositata.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale rinvia la trattazione del deferimento a data da destinarsi.
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