F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010 (306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CIBOCCHI Alessandro (Calciatore attualmente svincolato) e PARRETTI Giorgio (Agente di calciatori) – (nota N°. 7002/157pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010 (306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CIBOCCHI Alessandro (Calciatore attualmente svincolato) e PARRETTI Giorgio (Agente di calciatori) - (nota N°. 7002/157pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010). Con atto del 23.4.2010, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Alessandro Cibocchi e Giorgio Parretti per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1 C.G.S., in relazione all’art. 35, comma 1, Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico nonché, in concorso con il secondo, della violazione dell’art. 10 – ora art. 16 N°. 1 – del precedente regolamento per agenti, ed il secondo per la violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione al predetto art. 10 – ora art. 16 n. 1 – del precedente regolamento per agenti. I deferiti, nelle rispettive memorie difensive, hanno sostanzialmente contestato il disvalore giuridico attribuito ai loro comportamenti, osservando, in particolare il Parretti, che l’incarico espletato sarebbe stato carente dei presupposti previsti dalle specifiche norme in materia, quali l’onerosità dello stesso e la stipula di un accordo. All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Alessandro Cibocchi istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Cibocchi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Alessandro Cibocchi, sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali;”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, al Sig. Alessandro Cibocchi. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti. Alla riunione dell’8.7.2010, la Procura Federale ha quindi richiesto infliggersi al Sig. Parretti la sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) il quale, invece, ha insistito per il proscioglimento. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Le dichiarazioni rese in fase di indagine dai deferiti superano le deduzioni difensive contenute nelle rispettive memorie e provano, esaustivamente, la responsabilità in ordine agli addebiti sollevati. È indubbia, difatti, l’esistenza del rapporto intercorrente tra il Cibocchi ed il Parretti, dotato esclusivamente di una procura verbale, finalizzato al reperimento, da parte del secondo, di una compagine sportiva per la quale tesserare il calciatore. Attenzione particolare meritano le deduzioni del Parretti circa la inidoneità dell’attività prestata ad integrare i requisiti propri dell’incarico professionale, così come delineato dal Regolamento Agenti, che presupporrebbe l’onerosità dello stesso e la sua finalizzazione alla stipula di un contratto. Al riguardo è bene osservare, soprattutto in ragione delle dichiarazioni rese in fase di indagine, che l’attività posta in essere è consistita nell’effettiva assistenza prestata affinché il Cibocchi fosse tesserato per il Bellinzona o, come poi è effettivamente avvenuto, per la Colligiana. L’aspetto oneroso o gratuito dell’incarico è irrilevante ai fini della determinazione della forma della Procura, che comunque deve essere rispettata, rilevando, esclusivamente, la funzione alla quale la stessa deve assolvere, ovvero la cura degli interessi di un tesserato. Si deve pertanto concludere che l’assenza della necessaria procura scritta all’agente che ha comunque operato in favore del Cibocchi, infine tesseratosi per la Colligiana grazie all’opera del Parretti, e la consapevolezza della inidoneità del mero mandato verbale a creare i presupposti perché l’agente potesse validamente rappresentare il calciatore, integrano le violazioni di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione alle fattispecie specificamente ascrivibili al deferito, che per tale motivo dovrà essere sanzionato ai sensi delle norme vigenti. P.Q.M. Infligge al Sig. Parretti Giorgio la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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