F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010 (332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GUZZO Manuele (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Pisa 1909 SSD Srl (nota N°. 7816/248pf08-09/SP/AM/ma del 13.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010
(332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GUZZO Manuele (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Pisa 1909 SSD Srl (nota N°. 7816/248pf08-09/SP/AM/ma del 13.5.2010).
Con nota del 13.5.2010 la Procura federale, a seguito dell’esposto del 17.3.2008 della Società Cisco Roma trasmesso con nota 21.3.2008 dal Presidente della allora Lega Professionisti di Serie C (ora Lega Italiana calcio Professionistico), ha deferito il Sig. Guzzo Manuele, attualmente tesserato per la Società A.C. Pisa 1909 SSD a r.l. per sentirlo rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 27, comma 2 (ora 30 comma 2) dello Statuto federale in relazione all’art. 11 bis C.G.S. (ora art. 15 C.G.S.) per avere impugnato davanti al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro con ricorso del 12 luglio 2006, in assenza della prevista autorizzazione del Consiglio federale, il Lodo emanato dal Collegio arbitrale presso la Lega Professionisti di Serie C di cui al C.U. N°. 30/C.A. del 10.6.2006, relativo alla decisione della controversia N°. 62/05 tra lo stesso e la suddetta Cisco Calcio Roma Srl per la quale era tesserato all’epoca dei fatti. Con memoria difensiva tempestivamente pervenuta, l’incolpato ha eccepito la improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11 C.G.S.; la non perseguibilità della condotta ascrittagli, alla luce del vigente art. 30 ,comma 4 dello Statuto federale; l’avvenuto inoltro della richiesta dell’autorizzazione prevista dal previgente art. 27, comma 4 dello Statuto federale in data 17.6.2006. Alla riunione dell’8.7.2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) e € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda; i difensori del deferito si sono riportati alla memoria in atti ed hanno concluso per il proscioglimento dell’incolpato. Il deferimento non è fondato. La Procura federale ha avuto notizia del comportamento ascritto all’incolpato con nota del 21.3.2008 del Presidente della allora Lega Professionisti di Serie C. Con nota del 17.3.2008 inoltrata alla Lega, infatti, il difensore della Società Cisco Roma, controparte del Guzzo nei procedimenti arbitrale e di impugnativa del Lodo, richiedeva la certificazione relativa al Regolamento del Collegio Arbitrale vigente al momento dell’emissione del Lodo. Stante detta richiesta, il Presidente della Lega, a sua volta, chiedeva alla Procura di eseguire gli accertamenti di competenza in ordine alla iniziativa promossa dal calciatore dinanzi all’A.G.O. A seguito di tale sollecitazione, il 19 ed il 29.6.2008 (v. all.4 versato in atti), la Procura chiedeva alla Segreteria della Lega delucidazioni in ordine all’esito della udienza di discussione dinanzi al Giudice del Lavoro prevista per il 22.5.08 e, in data 3.12.2008, delegava alle indagini due collaboratori dell’ufficio (v. all.5). Il 5.3.2009 veniva richiesta informativa alla Segreteria federale in ordine alla richiesta di deroga al vincolo di giustizia (v. all. 8); l’incolpato veniva sentito il 27.3 ed il 2.4.09 (v. all.ti 11-12) e, nel corso della seconda audizione, metteva a disposizione della Procura la documentazione relativa al ricorso ex art. 412 quater C.p.c. (v. all.13). Emerge, in definitiva, che gli atti di indagine, compiuti tra i mesi di marzo e aprile del 2009, si sono conclusi il 2.4.2009, con la seconda audizione dell’incolpato, a nulla rilevando le date della relazione conclusiva e del deferimento, non costituenti atti di indagine. L’art. 32, comma 11, CGS, nella attuale formulazione vigente dal 28.5.2009, prescrive che, salvo proroghe eccezionali, le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio / 31 dicembre debbano concludersi entro la fine della stagione sportiva in corso; mentre quelle relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio/30 giugno debbano concludersi entro il 31.12 della stagione sportiva successiva. Prima della riforma la norma prevedeva che le indagini fossero concluse entro l’inizio della stagione sportiva successiva. Le indagini riferite al caso in questione andavano, dunque, concluse entro il 30.6.2008, avendo la C.G.F. concesso una proroga generalizzata limitatamente ai fatti denunciati dopo il 15.4.2008 (v. Com. N°. 1/C.G.F. dell’8.7.2008). Come del resto già ritenuto da questa Commissione (v. C.U. N°. 16 CDN del 7.9.2009), però, la mancata concessione della proroga alle indagini, non comporta la improcedibilità del deferimento, quanto la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla norma (in senso conforme v. anche Com. N°. 208/C.G.F. del 27.5.2009). Considerato che l’indagine di che trattasi andava compiuta entro il 30.6.2008, ai fini dell’addebito dei fatti ascritti all’incolpato rilevano solo gli atti di indagine posti in essere entro tale data. Al di là della circostanza che le indagini risultano essere state affidate ai Collaboratori solo il 3.12.2008 (v. all.5), l’unica documentazione acquisita entro il 30.6.2008 è la richiesta di certificazione del difensore della Società Cisco Roma (v. all. 2), di per sé inidonea a supportare, in mancanza di riscontri ritualmente acquisiti, l’affermazione della disciplinare responsabilità dell’incolpato. Anche a volere superare tale assorbente rilievo, non può ignorarsi che il vigente art. 30, comma 4, Statuto federale, in cui risulta trasfuso il precedente art. 27, comma 2, riconosce “il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente” senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione. Trattasi, indubbiamente, di norma più favorevole all’incolpato che, alla luce del consolidato orientamento di questa Commissione, deve trovare applicazione anche nella fattispecie de qua. Anche sotto tale profilo, pertanto, il fatto ascritto all’incolpato, ove utilizzabili gli atti di indagine, non configurerebbe una ipotesi di violazione del vincolo di giustizia. P.Q.M. Proscioglie il calciatore Guzzo Manuele dall’incolpazione.
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