F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04 del 19.07.2010 (355) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTOOMODEO (Presidente della Società Valenzana Calcio Srl), e della Società VALENZANA CALCIO Srl – (nota N°. 8528/1241 PF 09-10/AM/ma del 3.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04 del 19.07.2010 (355) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTOOMODEO (Presidente della Società Valenzana Calcio Srl), e della Società VALENZANA CALCIO Srl - (nota N°. 8528/1241 PF 09-10/AM/ma del 3.6.2010). Il deferimento Con provvedimento del 3 giugno 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione: ● il Sig. Alberto Omodeo, Presidente della Società Valenzana Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S., avendo lo stesso espresso a mezzo stampa, dichiarazioni tese a mettere in dubbio la regolarità del campionato ed in concreto giudizi lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’Istituzione federale nel suo complesso; ● la Società Valenzana Calcio Srl, per la violazione di cui agli artt. 4, commi 1, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente; I deferiti facevano pervenire memoria difensiva nei termini previsti. Il Patteggiamento All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Alberto Omodeo e dalla Società Valenzana Calcio Srl istanza di patteggiamento ai sensi dell’art 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alberto Omodeo e la Società Valenzana Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art.. 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Alberto Omodeo, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a giorni 20 (venti); pena base per la Società Valenzana Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 670,00 (Euro seicentosettanta/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Alberto Omodeo; ▪ ammenda di € 670,00 (Euro seicentosettanta/00) alla Società Valenzana Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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