F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010 (363) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), GIOVANNI REMO (Consigliere e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa – (nota N°. 8931/1525 PF 09- 10/SP/blp del 16.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010
(363) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), GIOVANNI REMO (Consigliere e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota N°. 8931/1525 PF 09- 10/SP/blp del 16.6.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 16 giugno, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare:
● il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa; il Sig. Giovanni Remo Consigliere e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa, entrambi per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
● la Società Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Il Patteggiamento
All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore dei Sig.ri Pasquale Foti, Giovanni Remo e della Società Reggina Calcio Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Pasquale Foti, Giovanni Remo e la Società Reggina Calcio Spa, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Pasquale Foti, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 27 (ventisette), commutata nella sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per il Sig. Giovanni Remo, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 27 (ventisette), commutata nella sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per la Società Reggina Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 8.000,00 (Euro ottomila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) ciascuno per i Sig.ri Pasquale Foti e Giovanni Remo; ▪ ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) alla Società Reggina Calcio Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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