F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010 (364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa – (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010 (364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010). Il deferimento Con provvedimento del 16 giugno il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare: ● i Signori Francesco Rispoli, Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo, tutti per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. Il Patteggiamento All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal delegato del Sig. Francesco Rispoli e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Rispoli e la Società Salernitana Calcio 1919 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Rispoli, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Francesco Rispoli; ▪ ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento proseguiva per gli atri deferiti. All’odierna riunione la Procura federale ha chiesto la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno, per i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo. Il delegato dei deferiti rammostra e chiede l’acquisizione agli atti di documentazione attestante la revoca dei poteri di rappresentanza in capo ai Signori Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo, datata 29.4.2010, e che sarebbe stata trasmessa alla competente Lega Nazionale Professionisti, con fax del 29.4.2010, nonché con successivo plico espresso in data 30.4.2010; in forza di ciò chiede il proscioglimento dei deferiti ovvero in subordine la riduzione della sanzione a giorni 45 (quarantacinque) di inibizione. La Commissione dato atto di quanto sopra ed impregiudicato ogni provvedimento in prosieguo dispone l’acquisizione della documentazione suddetta in copia e manda alla Segreteria di formulare opportuna richiesta alla Lega Nazionale Professionisti, circa l’effettiva ricezione di quanto sopra esposto nonché di ogni eventuale e ulteriore documentazione utile ed opportuna relativa alla posizione dei soggetti deferiti nel periodo di riferimento. La Commissione Disciplinare Nazionale pertanto rinvia a nuovo ruolo.
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