F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (356) – APPELLO DEL SIG. JACOPO ZUNINO (calciatore tesserato per la Soc. US Sestri Levante) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 77 del 3.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (356) – APPELLO DEL SIG. JACOPO ZUNINO (calciatore tesserato per la Soc. US Sestri Levante) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 77 del 3.6.2010). Con atto dell’8.6.2010, il Sig. Zunino ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 77 del 3.6.2010, con la quale la CDT presso il CR Liguria ha inflitto allo stesso la squalifica sino al 31.10.2010, al Sig. Rollero l’inibizione sino al 31.12.2010 ed alla US Sestri Levante la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica oltre all’ammenda di € 1.500,00. A sostegno dell’impugnazione, il reclamante ha dedotto che l’inserimento dello stesso nella lista di svincolo, ex art. 107 NOIF, del 13.7.2009, fosse frutto di un errore, tale, comunque, da escludere qualsiasi responsabilità del calciatore, peraltro estraneo alla compilazione della stessa. A riprova di tale errore, prosegue il reclamante, basti considerare la sottoscrizione, il 27.7.2009, di ulteriore lista, ex art. 108 NOIF, da parte del calciatore e della Società, che se, da un lato, è indice di una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prima, dall’altro, si porrebbe, pertanto, quale unico atto efficace ai fini dello svincolo. Alla riunione del 22.7.2010, il reclamante ha insistito per il proscioglimento mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La deduzione relativa all’erroneo inserimento del nominativo dello Zunino nella lista di svincolo non esclude il fatto oggettivo della inesistenza del tesseramento del calciatore all’epoca della sua partecipazione alle gare di cui al deferimento, risultando del tutto irrilevante l’invocazione della buona fede per un fatto la cui natura illecita, nel caso specifico, prescinde dall’elemento psicologico sotteso alla sua commissione. Al riguardo, è bene rilevare che l’art. 107 NOIF, pur ponendo a carico della Società l’obbligo di comunicare al calciatore, a mezzo di racc. a.r., l’inserimento nella lista di svincolo, dall’altro esclude che quest’ultimo possa invocarne l’ignoranza, disponendone la pubblicazione su CU. Sul punto, questa Commissione rileva che le circostanze di che trattasi sono state pubblicate su CU n. 6 del 30.7.2009, data dalla quale, ai sensi dell’art. 2, co. 3, CGS, il tesserato ha avuto conoscenza dello svincolo ex art. 107 NOIF che, pertanto, non essendo stato impugnato nei termini indicati, è divenuto definitivo. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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