F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (326) – APPELLO DEL SIG. LUCA TONTI (calciatore tesserato per la Soc. SSD Melitese Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010
(326) – APPELLO DEL SIG. LUCA TONTI (calciatore tesserato per la Soc. SSD Melitese Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha applicato nei confronti del calciatore Luca Tonti la squalifica per anni 1. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede in via principale l’annullamento e/o la riforma della delibera assunta; in subordine la riduzione della squalifica o la sua commutazione in prescrizione alternativa. In data odierna è comparso per il sig. Luca Tonti l’avv. Giuseppe Violante, per la Procura federale l’avv. Alessandro Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata limitatamente alla somma di € 65,00, disponendo la restituzione di € 35,00 quale somma versata in eccesso.
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