F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (365) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa – (nota N°. 8924/1523 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (365) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa - (nota N°. 8924/1523 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010). Il deferimento Con provvedimento del 16 giugno 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare: ● i Signori Igor Campedelli, Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, Marco Semprini, Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, entrambi per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società AC Cesena Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti; Il Patteggiamento All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Igor Campedelli e della Società AC Cesena, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Igor Campedelli e la Società AC Cesena, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni (quaranta), commutata nella pena pecuniaria di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione dell’ammenda di € 13.350,00 (Euro tredicimilatrecentocinquanta/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per il Sig. Igor Campedelli; ammenda di € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00) alla Società AC Cesena Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per il Sig. Marco Semprini. All’odierna riunione è presente il rappresentante della Procura federale il quale chiede irrogarsi la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Marco Semprini, La difesa del deferito, riportandosi alle memorie depositate, chiede il proscioglimento dello stesso. La Commissione, rilevato che il Sig. Semprini, in virtù della documentazione versata in atti dalla difesa, rivestisse unicamente la qualifica di Segretario Generale e non anche quella civilistica di legale rappresentante della società sportiva, difettando peraltro la prova dell’espressa delega ad intrattenere rapporti con l’Agenzia delle Entrate o le banche ai fini del versamento delle imposte per cui è vertenza, dichiara di prosciogliere il deferito Semprini Marco.
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