F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010 (370) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. SSD VIGOR CISTERNA (ammenda € 300,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 154 del 10.6.2010). (371) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS TERRACINA 1925 Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. FABIO DE FILIPPIS (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO OVE SI E’ VERIFICATA LA VIOLAZIONE E AMMENDA € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 154 del 10.6.2010). (372) – APPELLO DEL SIG. MARCO MAGNI (calciatore della soc. AS Terracina 1925 Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 154 del 10.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010 (370) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. SSD VIGOR CISTERNA (ammenda € 300,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 154 del 10.6.2010). (371) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS TERRACINA 1925 Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. FABIO DE FILIPPIS (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO OVE SI E’ VERIFICATA LA VIOLAZIONE E AMMENDA € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 154 del 10.6.2010). (372) – APPELLO DEL SIG. MARCO MAGNI (calciatore della soc. AS Terracina 1925 Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 154 del 10.6.2010). Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 30 dicembre 2009, notiziava la Procura Federale che la società Terracina 1925 con lista n. 82239 del 10 dicembre 2009 aveva trasferito a titolo definitivo il calciatore Magni Marco alla società Vigor Cisterna e che tale tesseramento era stato dichiarato nullo in quanto il calciatore in data 11 settembre 2009 dalla stessa società Terracina 1925 era stato già ceduto in prestito alla società Pescatori Ostia. Con la stessa nota di cui sopra si specificava che la nullità del trasferimento era stata comunicata alla società Vigor Cisterna il 29 dicembre 2009 e che il calciatore Magni aveva partecipato a due gare della Vigor Cisterna, una del 16 dicembre 2009 semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza, l’altra del 20 dicembre 2009 del Campionato Eccellenza. Si specificava altresì che il calciatore era stato dalla Vigor Cisterna inserito nella distinta di una ulteriore gara, senza però esservi impiegato. La Procura Federale, esperite le indagini conseguenziali, con atto del 14 aprile 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Magni Marco, il sig. De Filippis Fabio presidente della società Terracina 1925 (violazione artt. 1, il sig. Capitani Domenico presidente della Vigor Cisterna, i sigg.ri Taborro Marco e Rossetti Giacomo dirigenti della Vigor Cisterna e sottoscrittori delle distinte dei calciatori che avevano preso parte alle gare sopra evidenziate, le società Terracina 1925, Vigor Cisterna e Pescatori Ostia. Venivano contestate alle persone deferite le violazioni degli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 10 commi 2 e 6 CGS (escluso per i due dirigenti l’art. 40 comma 4 NOIF); era altresì contestato alla società Terracina 1925 l’art. 4 comma 1 CGS; alla società Vigor Cisterna l’art 4 commi 1 e 2 CGS; alla società Pescatori Ostia l’art. 4 comma 2 CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 10 giugno 2010, ratificava il patteggiamento intervenuto tra l’Organo requirente e la società Pescatori Ostia; squalificava il calciatore Magni Marco per mesi sei; comminava al presidente della società Terracina 1925 De Filippis Fabio l’inibizione di anni uno, al presidente della società Vigor Cisterna Capitani Domenico l’inibizione di mesi uno, ai dirigenti della società Vigor Cisterna Taborro Marco e Rossetti Giacomo l’inibizione per mesi uno, alla società Vigor Cisterna l’ammenda di € 300,00, alla società Terracina 1925 l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato ove si era verificata la violazione. Avverso tale decisione insorge la Procura Federale limitatamente alla sanzione inflitta alla società Vigor Cisterna, ritenuta incongrua rispetto al chiesto (penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda di € 2.000,00) e comunque assunta in violazione del minimo edittale di cui all’art. 18 comma 1 incisi g), h), i) richiamato dall’art. 10 comma 8 parte seconda stesso codice. Insorgono altresì, con separati atti, il calciatore Magni Marco e la società Terracina 1925 per sé e per il presidente De Filippis Fabio, il primo instando per la riduzione della sanzione, la seconda per la revoca della decisione e per il totale proscioglimento. Interviene a mezzo di contro deduzioni la società Vigor Cisterna, la quale chiede la conferma della decisione di primo grado. All’udienza odierna sono comparsi la Procura Federale, gli altri ricorrenti e la controdeducente, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni. La CD Nazionale riunisce i ricorsi per ragione di connessione ed osserva quanto segue. L’art. 10 comma 8 CGS richiama il precedente comma 6, il quale si riferisce alle violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti, compiute mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituente illecito disciplinare. Tale comma rende applicabili le sanzioni dei successivi commi 8 e 9 a società, dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 comma 5 CGS, che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentono che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari. L’ultimo inciso del comma 6, che estende le medesime sanzioni alla partecipazione a competizioni sportive di calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi, non può che riferirsi alla fattispecie dell’inciso precedente del medesimo comma 6, riservato ai calciatori extracomunitari ed alle alterazioni dello status di cittadinanza. Appare pertanto evidente che il caso oggetto del presente procedimento è estraneo alla citata normativa e che tale estraneità è stata correttamente colta dal Giudice territoriale. Tuttavia, la sanzione comminata alla società Vigor Cisterna, limitata all’ammenda di € 300,00, appare comunque incongrua tenuto conto delle violazioni contestate e pienamente accertate. È indubbio, infatti, che la società deferita, nel tesserare il calciatore Magni Marco, ha omesso di verificarne a monte presso gli uffici competenti la sua tesserabilità, finendo così per utilizzare in due gare ufficiali (una di Coppa Italia e l’altra di Campionato), per siffatta colpevole inerzia, un calciatore che non poteva essere utilizzato. Per tale motivo la sanzione dev’essere aggravata come da dispositivo che segue, non condividendosi appieno il limitativo convincimento della Commissione Territoriale che la Vigor Cisterna fosse stata tratta in inganno dalla società Terracina 1925, tanto da ritenere che la cedente fosse la effettiva titolare del vincolo. Devono essere di contro confermate le motivazioni addotte dal primo Giudice in relazione alle responsabilità del calciatore Marco Magni, del presidente della società Terracina 1925 De Filippis Fabio e della stessa società Terracina 1925. Nel mentre il calciatore non ha ragione di invocare la propria assoluta buona fede, ove si consideri che il prestito dalla società Terracina 1925 alla società Pescatori Ostia aveva di poco preceduto il trasferimento del calciatore dalla società Terracina 1925 alla società Vigor Cisterna e che il prestito non poteva essere ignoto al calciatore medesimo, altrettanto può essere sostenuto per il De Filippis Fabio, che non poteva ignorare che il calciatore di che trattasi era già stato dato in prestito alla società Pescatori Ostia e che, pertanto, era intrasferibile. Il De Filippis e la società Terracina 1925, infine, a torto si dolgono del fatto che la Commissione Territoriale non abbia accolto il patteggiamento raggiunto dai deferiti con la Procura Federale sulla base di un’ammenda di € 300,00 a carico della società. La motivazione addotta dal primo Giudice di incongruità per difetto del patteggiamento appare infatti corretta. Tuttavia appare equo ridurre le sanzioni inflitte rispettivamente al De Filippis ed alla società Terracina 1925, come da seguente dispositivo, atteso che esse si appalesano eccessive rispetto ai fatti. P.Q.M. accoglie il ricorso della Procura Federale e, per l’effetto, infligge alla società SSD Vigor Cisterna la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2010/2011 conferma nel resto; accoglie parzialmente il ricorso della società Terracina 1925 e, per l’effetto, riduce la sanzione della inibizione a carico del De Filippis a mesi 6 (sei) e l’ammenda a carico della società AS Terracina 1925 a € 1.000,00 (mille/00). Nulla per la tassa non versata; rigetta il ricorso del calciatore Magni Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.
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