F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010 (361) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (Calciatore attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio) – (nota N°. 9026/489 PF 09-10 SP/blp del 18.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010 (361) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (Calciatore attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio) - (nota N°. 9026/489 PF 09-10 SP/blp del 18.6.2010). Con atto del 18.6.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Salvatore Aurelio per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, C.G.S., in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato “B” del Regolamento Agenti, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, in qualità di calciatore tesserato, ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, avvenuta in data 23.7.2009, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato in data 17.7.2009 nell’ambito della procedura arbitrale N°. 7 S.S. 2008/2009. Alla riunione del 2.8.2010, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), mentre il Sig. Aurelio, che ha fatto pervenire memorie difensive, si è riportato alle stesse e ha concluso per l’applicazione delle sanzioni minime previste dall’art. 19 C.G.S. L’esito delle indagini e la natura della documentazione confluita unitamente alle memorie difensive del deferito, di indiscutibile valore confessorio, ritengono provati i fatti di cui al deferimento. Emerge difatti chiaramente che il Sig. Aurelio non ha ottemperato, nei termini prescritti dalle norme federali, agli obblighi scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato all’esito della relativa procedura, promossa su istanza del proprio agente, e quindi al pagamento, in favore di quest’ultimo, dell’importo di € 4.452,65 a titolo di sorte, di € 1.050,00, oltre accessori, a titolo di spese legali, e di € 514,00, oltre accessori, per spese di funzionamento della procedura. Priva di rilievo è la giustificazione addotta dal deferito a sostegno del proprio inadempimento, sebbene il tardivo pagamento possa essere favorevolmente valutato, quale circostanza attenuante, ai fini della determinazione della sanzione allo stesso applicabile, nella specie l’ammenda, quantificata in ragione dei contratti in relazione ai quali era maturato l’obbligo, alla serie di appartenenza del tesserato all’epoca dei fatti e alla esiguità degli importi dei quali è stato omesso il pagamento. P.Q.M. Infligge al Sig. Salvatore Aurelio l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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