F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010 (10) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ALONGI (Presidente della Società Pol. Adrano Calcio Onlus) e della Società POL. ADRANO CALCIO ONLUS – (nota N°. 9111/1492 PF 09-10 AM/ma del 21.6.2010). (21) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ALONGI (Presidente della Società Pol. Adrano Calcio Onlus) e della Società POL. ADRANO CALCIO ONLUS – (nota N°. 18/1147 PF 09-10 GR/mg del 1.7.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010
(10) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ALONGI (Presidente della Società Pol. Adrano Calcio Onlus) e della Società POL. ADRANO CALCIO ONLUS - (nota N°. 9111/1492 PF 09-10 AM/ma del 21.6.2010).
(21) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ALONGI (Presidente della Società Pol. Adrano Calcio Onlus) e della Società POL. ADRANO CALCIO ONLUS - (nota N°. 18/1147 PF 09-10 GR/mg del 1.7.2010).
Il deferimento
Con due distinti provvedimenti del 21.6.2010 e 1.7.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Pasquale Alongi, all’epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli articoli 1, comma 1, del C.G.S. e 8, commi 9 e 10, C.G.S., in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non aver ottemperato, entro i termini di rito stabiliti, alle decisioni prese dalla Commissione Accordi Economici in data 23.2.2010 e in data 18.12.2009, rispettivamente in relazione alle posizioni del calciatore Giuseppe Arnone e dei calciatori Salvatore Trovato e Gaspare Salvatore Pezzino, in ordine al pagamento dei compensi dovuti a questi ultimi; nonché, la Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. I due deferimenti, per connessione oggettiva, possono essere riuniti in un unico procedimento, e per tali motivi la Commissione Disciplinare ne dispone la loro riunione. I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Pasquale Alongi l’inibizione per mesi 14 (quattordici); per la Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS l’ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento) e la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica. Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dall’esame della documentazione allegata al deferimento e soprattutto dai comunicati emessi dalla Commissione Accordi Economici in data 23.2.2010 e 18.12.2009, il Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS non provvedeva a corrispondere tutti i compensi dovuti ai calciatori Giuseppe Arnone, Salvatore Trovato e Gaspare Salvatore Pezzino, secondo quanto concordato tra le parti, per le prestazioni sportive svolte dai suddetti tesserati, per la stagione sportiva 2008/2009. Tale inadempimento veniva accertato dalla Commissione Accordi Economici, la quale accoglieva il ricorso proposto dai suddetti giocatori e, di conseguenza, condannava la Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS al pagamento di quanto ancora dovuto in favore degli stessi. Il Presidente della Polisportiva non ottemperava a quanto disposto, nei termini previsti dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., ponendo in essere un comportamento antiregolamentare, con conseguente responsabilità diretta della Società Polisportiva Adrano Onlus, per i fatti ascrivibili al proprio Presidente ex art. 4, comma 1, del C.G.S.. In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura Federale e all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti, che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Pasquale Alongi, presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS l’inibizione per mesi 12 (dodici);
▪ alla Società Polisportiva Adrano Calcio ONLUS la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella S.S. 2010/2011.
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