F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10 del 06.08.2010 (9) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC VADO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. MARCO PORCILE (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL PROSSIMO CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 77 del 3.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10 del 06.08.2010
(9) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC VADO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. MARCO PORCILE (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL PROSSIMO CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 77 del 3.6.2010).
Con un unico reclamo datato 28.7.2010, il Sig. Marco Porcile, in proprio e quale presidente e legale rappresentante del F.C. Vado, ha impugnato la delibera della CDT presso il Comitato Regionale Liguria del 25.5.2010 (C.U. n. 77 del 3.6.2010) comunicata il 21.6.2010, con cui, ritenuta la responsabilità del sig. Marco Porcile in ordine alla violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, commi 9, 10 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, per non avere ottemperato alla decisione della CAE di cui al C.U. n.56 del 28.9.2009, è stata comminata al primo la sanzione della inibizione per mesi 2 ed alla società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto nella classifica del campionato 2010/2011 e della ammenda di €.1000,00. Assumono, i reclamanti, in rito, la nullità e/o annullabilità dell’impugnato provvedimento, sia per avere omesso di pronunciarsi in ordine alla annullabilità e/o illegittimità del provvedimento emesso in data 28.9.2009 dalla C.A.E. della L.N.D., di cui sostengono anche la mancata comunicazione; sia per avere omesso di valutare la mancanza di volontarietà in ordine ai fatti ascritti, peraltro non addebitabili al reclamante Marco Porcile, in quanto non facente parte della compagine societaria all’epoca dei fatti che hanno dato corso al procedimento davanti alla CAE della L.N.D.. Nel merito, deducono la insussistenza del fatto, per avere provveduto al pagamento della somma stabilita nella decisione della CAE in data 3.12.2009, successivamente alla richiesta inoltrata dall’avente diritto in data 15.11.09 e, dunque, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF. Con successiva memoria integrativa pervenuta il 16.7.2010, a seguito della ricezione di copia del documento prodotto dalla Procura davanti al giudice a quo in data 25.5.2010, i reclamanti hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di gravame. Convocate le parti per la riunione del 6.8.2010, il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma della delibera impugnata; in via subordinata, ha chiesto disporsi l’acquisizione d’uffico, presso la CAE della documentazione attestante l’invio e la ricezione della comunicazione del 28.9.2009. Sono altresì comparsi il Sig. Marco Porcile ed il suo difensore, i quali si sono riportati alle memorie in atti ed eccepito la tardività della richiesta formulata dal rappresentante della Procura. Il reclamo va accolto. La delibera reclamata va integralmente riformata. Dinanzi a questa commissione non possono essere dedotti motivi di presunta nullità e/o annullabilità della pronuncia con cui la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ha deciso la vertenza introdotta dal calciatore Mina Oscar nei confronti del F.C. Vado. Le decisioni prese da detto organismo in prima istanza, infatti, sono impugnabili davanti alla C.V.E. entro sette giorni dalla loro comunicazione, giusta quanto previsto dall’art. 94, comma 11 delle NOIF. Ciò di cui qui si controverte, però, è se la comunicazione della CAE, sia effettivamente stata inoltrata alla Soc. Vado F.C. e a questa pervenuta Preliminarmente, l’adita Commissione non ritiene di aderire alla richiesta oggi avanzata dalla Procura, di acquisizione d’ufficio della documentazione inerente la più volte citata comunicazione della CAE, dovendosi decidere allo stato degli atti sino ad oggi acquisiti. Dalla documentazione versata in atti, peraltro, non è dato desumere, per mancanza della relativa ricevuta, la corrispondenza tra la raccomandata che si assume essere pervenuta e quella che sarebbe stata inviata. Non è pertanto inversosimile sostenere che la Soc. Vado F.C. abbia avuto notizia della decisione della CAE solo a seguito della richiesta pervenutale dal calciatore Mina Oscar il 17.11.2009, a cui ha dato esecuzione con l’invio dell’assegno presso la competente Lega il 3.11.2009. La natura assorbente di tale rilievo rende superfluo l’esame degli atri motivi di reclamo, con conseguente proscioglimento dei reclamanti dai fatti loro ascritti. P.Q.M. Accoglie il reclamo ed annulla la decisione impugnata. Nulla per la tassa non versata.
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