F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010 (2) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO DELPESCE (arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Napoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 123 del 29.6.2010). (3) – APPELLO DELLA SIG.RA AMALIA ESPOSITO (arbitro effettivo della Sezione AIA di Napoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 123 del 29.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010 (2) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO DELPESCE (arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Napoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 123 del 29.6.2010). (3) – APPELLO DELLA SIG.RA AMALIA ESPOSITO (arbitro effettivo della Sezione AIA di Napoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 123 del 29.6.2010). Con distinti reclami del 12.8.2010, i Sigg.ri Delpesce Alessandro ed Esposito Amalia hanno impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 123 del 29.6.2010, con la quale la CDT presso il CR Campania ha inflitto agli stessi la sanzione sportiva della inibizione per mesi 9, riconoscendoli responsabili della violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e dell’art. 40, co. 1 e 4 lett. a Regolamento AIA per avere gli stessi partecipato ad un torneo non autorizzato dalla FIGC LND, senza alcuna deroga da parte del Presidente di Sezione competente. I reclamanti, con motivi sostanzialmente identici, reiterano l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, secondo cui l’illecito avrebbe dovuto essere giudicato dai competenti organi di giustizia domestica dell’AIA, trattandosi di materie ricomprese nell’art. 40, co. 3 e 4, Regolamento AIA, e non dalla CDN. Gli istanti denunciano la illegittimità della decisione impugnata censurandone anche il merito, e deducono, infine, la eccessività della sanzione. Alla riunione del 9.9.2010, previa riunione dei procedimenti attesane la connessione oggettiva, i reclamanti, comparsi personalmente assistiti dal proprio legale, hanno insistito nei motivi di impugnazione e, in particolare, nell’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, mentre la Procura Federale ha concluso per la conferma della decisione di primo grado. Va preliminarmente valutata l’eccezione pregiudiziale. L’art. 3, co. 2, Regolamento AIA, prevede una riserva di giurisdizione degli organi disciplinari dell’AIA “…per la violazione agli obblighi associativi specificamente disciplinati dall’art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC ”. Il richiamato art. 40, co. 4, lett. a), la cui violazione viene contestata nell’atto di deferimento, sancisce che agli arbitri è fatto divieto “di dirigere o fungere da assistente arbitrale che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali.”. Dagli elementi raccolti in fase di indagine, appare che il comportamento posto in essere dai deferiti, previsto dall’art. 40, co. 4, lett. a), Regolamento AIA, integri la previsione dell’art. 3, co. 2, prima parte, dello stesso regolamento. Sebbene nell’atto di deferimento vengano contestati anche l’art. 40, co. 1, Regolamento AIA e l’art. 1, co. 1, CGS, che indiscutibilmente connotano, in via generale, condotte non conformi alle disposizioni federali, è bene rilevare che, in assenza di elementi che determinino il ricorrere dei presupposti di cui alla seconda parte del richiamato art. 40, e che, quindi, rendano operativa la deroga ivi prevista consentendo l’incardinarsi del procedimento innanzi alla CD della FIGC, dette previsioni assumono carattere residuale rispetto alla norma speciale di cui al richiamato art. 3, co. 2, Regolamento AIA che sulle stesse prevale, determinando il sussistere della giurisdizione esclusiva degli organi di disciplina dell’AIA. P.Q.M. Dichiara il difetto di giurisdizione della CD innanzi alla FIGC e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, disponendo la restituzione delle tasse reclamo versate. Restituisce gli atti alla Procura Federale per il prosieguo di competenza.
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