F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VILLA LEONARDO RAUL (Calciatore) (Nota N°. 373/678pf09-10/AM/ma DEL 25.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010
(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VILLA LEONARDO RAUL (Calciatore) (Nota N°. 373/678pf09-10/AM/ma DEL 25.5.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale; letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l’applicazione al medesimo della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica, osserva quanto segue. Il fatto in questione risulta pacificamente provato sia per tabulas sia attraverso quanto illustrato dall’allora presidente della ASD Ischia Isolaverde nell’esposto da lui inoltrato alla Procura Federale e confermato dal medesimo in sede di audizione innanzi al rappresentante di tale organo. Il Villa, legato al predetto sodalizio da regolare tesseramento, aveva stipulato con la Società rituale accordo economico ad esecuzione del quale aveva ricevuto la somma di €. 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00). Successivamente il calciatore, invocando la necessità di trasferire ad Ischia la propria famiglia, si è fatto consegnare dal sodalizio due assegni di importo pari ad € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) ciascuno, ricevuti i quali si è letteralmente eclissato, abbandonando l’alloggio messogli a disposizione dalla società e rendendosi irreperibile presso il domicilio anagrafico. Appare evidente che egli ha fatto ritorno in Argentina, suo paese natale, come sta a dimostrare la richiesta di transfert inoltrata dalla locale Federazione calcistica nell’interesse di una Società ad essa affiliata. Ogni convocazione agli allenamenti inviata al calciatore da parte dell’Ischia presso i vari recapiti conosciuti non è stata inoltrata stante l’avvenuto trasferimento del Villa per ignota destinazione. Il comportamento tenuto dal calciatore è contrario a ogni norma regolamentare che impone ai tesserati alla FIGC l’obbligo di attenersi ai doveri di lealtà e probità, essendosi egli volontariamente sottratto alle prestazioni cui era tenuto, tanto più arrecando un danno alla Società che già gli aveva corrisposto quanto previsto dall’accordo economico e che inoltre gli aveva consegnato somme aggiuntive perché da lui tratta in inganno invocando l’esigenza di trasferire la famiglia. Lo svolgimento dei fatti induce a ritenere che il deferito abbia agito con palese premeditazione. Deve essere dichiarata, quindi, la responsabilità disciplinare del Sig. Villa con l’applicazione della sanzione risultante dal dispositivo. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Villa Leonardo Raul la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VILLA LEONARDO RAUL (Calciatore) (Nota N°. 373/678pf09-10/AM/ma DEL 25.5.2010)."