F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO CERRUTO (Presidente della Società ASD Grado 2006 C/5) E DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRADO 2006 C5 (Nota N°. 370/676pf09-10/AM/ma del 13.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO CERRUTO (Presidente della Società ASD Grado 2006 C/5) E DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRADO 2006 C5 (Nota N°. 370/676pf09-10/AM/ma del 13.7.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento; letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Sig. Maurizio Cerruto; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi sei in danno del Sig. Maurizio Cerruto e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) in danno dell’A.S.D. Grado 2006 C5, dato atto dell’assenza dei deferiti, pur ritualmente convocati, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Maurizio Cerruto, Presidente ASD Grado 2006 C5, e l’ ASD Grado 2006 C5 (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: ● il Sig. Cerruto della violazione di cui all’art. 1 C.G.S., per avere, nel verbale dell’assemblea del Comitato Direttivo della Società, indicato come presente nella presente assemblea il componente Salis, viceversa assente per motivi di salute; nonché per avere inviato il foglio di censimento della Società per l’anno 2009/10, contenente la sottoscrizione del Lisco, non veridica o, comunque, consentito che altri apponesse detta sottoscrizione o comunque ed infine non assicurandosi che tutte le sottoscrizioni poste in calce al citato documento da costui indirizzato alla Lega Nazionale Dilettanti fossero veritiere; ● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. Il Sig. Cerruto si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti, ma eccependo, da un lato, che la presenza del consigliere Salis, viceversa assente, indicata nel verbale dell’assemblea del Comitato Direttivo della Società, sia attribuibile ad una “svista”, e che, per quanto attiene il foglio di censimento, di non aver mai apposta alcuna firma apocrifa di alcuno, dando atto che le suddette firme non sarebbero state apposte in sua presenza, chiedendo, ai fini dell’accertamento dell’autenticità, o meno, delle suddette firme, l’ammissione di consulenza avente ad oggetto la perizia calligrafica. In conseguenza, il Sig. Cerruto ha concluso per il proprio proscioglimento. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al deferito risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la circostanza della presenza, in verbale, di un consigliere, viceversa, assente, sia per l’intervenuta trasmissione del foglio di censimento contenente una sottoscrizione, quella del Lisco, non apposta dall’interessato. In questa senso, la richiesta di ammissione di consulenza avanzata dal deferito non può trovare accoglimento, in quanto assolutamente superata dalle risultanze documentali e, in ogni caso, non rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità del Sig. Cerruto, così come contestata. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richiesta dalla Procura, e, quindi, l’inibizione di mesi sei in danno del Sig. Cerruto e la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 in capo alla Società. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina al Sig. Maurizio Cerruto la sanzione dell’inibizione di mesi sei ed alla ASD Grado 2006 C5 la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it