F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14 del 16.09.2010 (51) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) BORTOLO POZZI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) e la SOCIETÁ SPAL 1907 Spa – (nota N°. 527/1545pf09- 10/SP/blp del 21.7.2010). (54) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) BORTOLO POZZI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) e la SOCIETÁ SPAL 1907 Spa – (nota N°. 519/1559pf09- 10/SP/blp del 21.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14 del 16.09.2010 (51) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) BORTOLO POZZI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) e la SOCIETÁ SPAL 1907 Spa - (nota N°. 527/1545pf09- 10/SP/blp del 21.7.2010). (54) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) BORTOLO POZZI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) e la SOCIETÁ SPAL 1907 Spa - (nota N°. 519/1559pf09- 10/SP/blp del 21.7.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva. Con provvedimenti del 21.7.2010 la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione: ● Cesare Butelli, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, Stefano Bena, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa e Bortolo Pozzi, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, tutti per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafi IV e V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale e delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le stesse mensilità nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Cesare Butelli, Stefano Bena, Bortolo Pozzi e la Società Spal 1907 Spa, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Cesare Butelli, Stefano Bena, Bortolo Pozzi e la Società Spal 1907 hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per i Sig.ri Cesare Butelli, Stefano Bena, Bortolo Pozzi, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 55 (cinquantacinque) per Cesare Butelli e Stefano Bena; commutazione in € 26.000,00 (Euro ventiseimila/00) di ammenda per il Sig. Bortolo Pozzi; pena base per la Società Spal 1907 Spa, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00),diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 55 (cinquantacinque) per i Sig.ri Cesare Butelli e Stefano Bena; ▪ ammenda di € 26.000,00 (ventiseimila/00) per il Sig. Bortolo Pozzi; ▪ ammenda di € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00) per la Società Spal 1907 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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