F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (34) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), DI GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) E DELLA SOCIETÁ VF COLLIGIANA srl (nota N°. 284/1542pf09-10/SP/blp del 9.7.2010). (31) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), DI GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) E DELLA SOCIETÁ VF COLLIGIANA Srl (nota N°. 282/1553pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (34) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), DI GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) E DELLA SOCIETÁ VF COLLIGIANA srl (nota N°. 284/1542pf09-10/SP/blp del 9.7.2010). (31) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), DI GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) E DELLA SOCIETÁ VF COLLIGIANA Srl (nota N°. 282/1553pf09-10/SP/blp del 9.7.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva; Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente: ● i primi due, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; ● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Fabio Biancucci e la Società VF Colligiana Srl, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Fabio Biancucci, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) di inibizione; pena base per la Società VF Colligiana Srl, sanzione dell’ ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Fabio Biancucci e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società VF Collgiana Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento prosegue per il Sig. Giorgio Bresciani. La Procura federale, quanto alla posizione del Sig. Giorgio Bresciani, alla luce della documentazione depositata con le memorie difensive, chiede il proscioglimento dello stesso. La difesa del Sig. Bresciani si riporta alle memorie già versate in atti. La Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di dover accogliere le tesi difensive in quanto il Bresciani risulta già essere stato prosciolto da questa Commissione per analoga contestazione (vedi C.U. N°. 20/CND del 23/9/2009) avendo egli “esclusivamente poteri di gestione sportiva della Società”. Ciò pertanto esclude automaticamente il rapporto di immedesimazione organica tra il Bresciani e la VF Colligiana Srl. Il dispositivo Proscioglie il Sig. Giorgio Bresciani dagli addebiti ascritti.
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