F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO BONANNO (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Itala San Marco Srl) E DELLA SOCIETÁ US ITALA SAN MARCO Srl (nota N°. 278/1551pf09- 10/SP/blp del 9.7.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010
(36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO BONANNO (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Itala San Marco Srl) E DELLA SOCIETÁ US ITALA SAN MARCO Srl (nota N°. 278/1551pf09- 10/SP/blp del 9.7.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Bonanno e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la US Itala San Marco Srl, osserva quanto segue:
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:
● il primo della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Bonanno, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società US Itala San Marco Srl. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Franco Bonanno e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società US Itala San marco Srl.
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