F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (46) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota N°. 544/1539pf09-10/SP/blp del 21.7.2010). (45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota N°. 547/1549pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010
(46) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota N°. 544/1539pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).
(45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota N°. 547/1549pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione cumulativa dell’inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Balzamo e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la SS Manfredonia Calcio Srl, osserva quanto segue:
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:
● il primo della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Balzamo, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non sono stati documentati, nei termini normativamente fissati, gli adempimenti per cui è contestazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società SS Manfredonia Calcio Srl. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Michele Balzamo e quella dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) alla Società SS Manfredonia Calcio Srl.
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