F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (39) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÁ SS LAZIO Spa (nota N°. 444/656pf08-09/SP/blp del 16.7.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010
(39) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÁ SS LAZIO Spa (nota N°. 444/656pf08-09/SP/blp del 16.7.2010).
La Procura Federale in data 16 luglio 2010 ha disposto il deferimento di:
● Sig. Claudio Lotito in merito alla violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 24 ottobre 2008;
● la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. In particolare, la Procura ha ritenuto di dover esercitare azione poiché la Società SS Lazio Spa non aveva proceduto ad eseguire, nel termine di 30 gg. (ex art. 8, comma 15, del C.G.S.), il disposto del lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 24 ottobre 2008 per dirimere la controversia insorta con il Sig. Massimo Mutarelli. Nella fattispecie, dalle indagini esperite, la Procura contesta e ritiene accertato che la SS Lazio Spa, a cui il suddetto lodo risultava comunicato via fax il 24.10.08 e con Raccomandata A/R, il 27.10.08, non aveva pagato, nei termini già sopra citati ex art. 8, comma 15, C.G.S., in favore del Mutarelli, la somma di € 178.240,24 a titolo di risarcimento danno, nonché in favore degli aventi diritto le somme dovute a titolo di costi amministrativi, spese legali, spese di procedura arbitrale ed onorari degli arbitri.
I deferiti hanno fatto pervenire, in data 2.08.2010, memoria difensiva. A difesa si adduceva, dando anche conto della ulteriore fase di impugnativa giudiziaria del Lodo - instaurata dalla SS Lazio Spa - che il termine dei 30 giorni sarebbe decorso dall’11.12.08, giorno in cui il Collegio aveva concesso, su istanza del Mutarelli, termine fino al 26.12.08 ex art 10.13 Regolamento Collegio Arbitrale per il pagamento, eseguito poi con bonifico recante valuta 24.12.08. La difesa contestava altresì quanto recato dalla nota del difensore del Mutarelli in data 26.01.09, con cui si segnalava il mancato pagamento per l’intero dell’importo riconosciuto dal Collegio Arbitrale a titolo di risarcimento dei danni patiti dal Sig. Mutarelli, facendo riferimento al versamento di una sola parte di quanto stabilito dal lodo stesso. Sul punto, la difesa dei deferiti affermava che la minor somma, rispetto a quanto complessivamente previsto dal lodo, derivasse dalla necessaria applicazione delle ritenute di legge. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per il Lotito e di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la Società Lazio. Il difensore dei deferiti si è richiamato a quanto già riportato nella memoria difensiva, così come il Sig. Lotito, comparso personalmente. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, il Lodo Arbitrale emesso/depositato nel corso della riunione del 24.10.08 (procedimento 50/08/B) è stato comunicato alla Società SS Lazio Spa con nota della Segreteria del Collegio Arbitrale del 24.08.2008, trasmessa con Raccomandata A/R al domicilio eletto e ricevuta il 27.10.08 nonché via fax già il 24.10.08. Il versamento di somme in favore del Sig. Massimo Mutarelli è intervenuta a mezzo bonifico bancario, con valuta al 24.12.2008. Va richiamato in proposito quanto disposto dall’art. 8 comma 15 del C.G.S. “il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di Società o tesserati dagli Organi della Giustizia Sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1 e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1”. Dalla norma che precede, si evince che l’adempimento delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva - e fra essi anche del Collegio Arbitrale che si è pronunciato sulla vertenza insorta tra il Sig. Mutarelli e la SS Lazio Spa – deve e doveva essere effettuato perentoriamente entro 30 giorni, come peraltro già affermato da precedenti decisioni di questa Commissione. Sul punto, il termine dei 30 giorni è da computarsi quanto meno dalla data della comunicazione effettuata alle parti dell’avvenuto deposito del Lodo, e qui rileva quella diretta alla SS Lazio Spa, che nella fattispecie, come sopra osservato, si è perfezionata presso il domicilio eletto quanto meno il 27.10.2010 con Raccomandata A/R, pur essendo stato trasmesso fax dalla Segreteria del collegio già in data 24.10.08. Pertanto, nel caso de quo, il termine previsto dall’art. 18, comma 5, C.G.S., secondo quanto sopra, spirava, al più, il 26.11.2008. Si precisa inoltre, che le previsioni di cui all’art. 10.13 del Regolamento del Collegio Arbitrale, conferiscono alla parte interessata e creditrice la facoltà di chiedere al Collegio la fissazione per il debitore di un (ulteriore) termine perentorio per il definitivo adempimento di quanto disposto dal Lodo, ponendosi quindi sul Collegio un onere di verifica e di segnalazione agli Organi di Giustizia Sportiva in caso di mancato rispetto del termine statuito dal Collegio stesso. Ciò però non implica che il mancato adempimento nei termini dei 30 giorni, ex art. 8, comma 15, C.G.S., perda rilevanza ai fini disciplinari ex art 8.15 C.G.S., non essendo tale termine di cui al predetto art 10.13 Regolamento Collegio Arbitrale, qualificabile né come proroga né come rimessione in termini ai suddetti fini. Le altre questioni sono da considerarsi assorbite e, peraltro, risultano parzialmente non attinenti alla fattispecie in questione ed oggetto di deferimento. Per tutto quanto sopra rilevato, pertanto, le difese presentate nell’interesse dei deferiti non possono essere accolte, ritenendosi quindi integrata la fattispecie prevista dall’art. 8, comma 15, C.G.S. in capo ai soggetti deferiti, con le conseguenze sanzionatorie di cui alle ricollegate norme. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l’effetto infligge:
l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Claudio Lotito e l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società SS Lazio Spa.
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