F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (126) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), FILIPPO CATALANO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 2064/93pf10-11/SP/blp del 12.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (126) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), FILIPPO CATALANO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 2064/93pf10-11/SP/blp del 12.10.2010). Con atto del 12.10.2010, la Procura federale ha deferito il Sig. Antonio Aiello, Amministratore unico e Legale rappresentante della FC Catanzaro Spa, il Sig. Filippo Catalano, Procuratore speciale e Legale rappresentante della FC Catanzaro Spa per non aver documentato, entro il termine del 30 giugno 2010 la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. B), punto 7) del CU 117/A del 25.5.2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, e la FC Catanzaro Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Alla riunione del 27.10.2010, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per i Sigg.ri Aiello e Catalano l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno insistito per il proscioglimento, sostenendo che la fideiussione sarebbe stata rilasciata e anticipata via fax in Federazione il 30.6.2010, presso la quale sarebbe pervenuta in originale il 5.7.2010. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione acquisita agli atti e le stesse deduzioni difensive della Società dimostrano l’inadempimento all’obbligo alla stessa imposto. Difatti, sebbene la Società ritenga di aver tempestivamente assolto all’obbligo di cui alle ripetute disposizioni, è bene rilevare che la trasmissione via fax, nel caso di specie, non può essere considerata equipollente al deposito dell’originale preso gli uffici federali, in quanto la normativa prevista dal CU 117/A prevede, espressamente, che tale adempimento, contrariamente agli altri, sia assolvibile in via esclusiva alle modalità in esso previste e, pertanto, con il deposito dell’originale entro un termine che è da ritenersi perentorio, in ossequio alla lettera della norma e all’univoco orientamento di questa Commissione. L’accertato compimento dell’illecito comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. P.Q.M. Infligge alla FC Catanzaro Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed ai Sig.ri Antonio Aiello e Filippo Catalano l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno.
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