F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (134) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÁ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 2185/99pf10- 11/SP/blp del 15.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (134) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÁ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 2185/99pf10- 11/SP/blp del 15.10.2010). Con atto del 15/10/2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Sig. Failli Andrea, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4), 5), 6) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010 l’originale della fideiussione bancaria dell’importo di euro 200.000,00 a favore della Lega ltaliana Calcio Professionistico; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA; le copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2008; la Società AC Sangiovannese 1927 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. Il tutto a fronte della comunicazione della Covisoc del 3/8/10 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l’omesso deposito della sopra indicata documentazione, da parte della Società entro il termine del 30 giugno 2010. Si sono difesi gli incolpati affermando che nella specie si è trattato di un ritardo di soli 10 gg. All’udienza del 27/10/10, la Procura ha chiesto 4 punti di penalizzazione per la Società e 12 mesi di inibizione per il Legale rappresentante e la difesa degli incolpati ha chiesto applicarsi la sanzione minima edittale. E’ doveroso evidenziare che l’omesso o tardivo deposito della documentazione di cui ai capi di incolpazione costituisce un’indubbia violazione, dovendosi ritenere perentorio il termine del 30/6/2010; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il mancato rispetto del detto termine. Ciò detto, si deve osservare che nella specie la Commissione ritiene documentalmente provato (cfr. comunicazione Covisoc del 3/8/10) che alla scadenza del citato termine, la Società non aveva depositato i documenti - (specificati nel capo di incolpazione) - che era invece tenuta a depositare entro e non oltre la data del 30/6/2010. Ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati hanno contestato la circostanza. Va peraltro evidenziato che nella specie si è trattato non di una, ma di ben quattro omissioni, non essendo stati depositati nei termini né l’originale della fideiussione bancaria dell’importo di euro 200.000,00, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, né le copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2008 . Da tali omissivi comportamenti, (indipendentemente dal successivo, ma comunque tardivo deposito della citata documentazione), scaturisce un’indubbia responsabilità disciplinare a carico dei deferiti, per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4), 5), 6) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010. P.Q.M. la Commissione infligge al Sig. Failli Andrea la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici) ed alla AC Sangiovannese 1927 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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