F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32 del 28.11.2010 (121) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÁ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ALBA SANNIO COMPRENS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – CU N°. 22 del 23.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32 del 28.11.2010 (121) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÁ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ALBA SANNIO COMPRENS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU N°. 22 del 23.9.2010). La Commissione, letto il ricorso avanzato dalla Procura Federale avverso la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Campania, pubblicato sul C.U. N°. 22 del 23 settembre 2010, osserva Il Procuratore Federale, con atto dell’11.05.2010 deferiva innanzi alla C.D.T. presso il C.R. Campania il calciatore Vincenzo De Rosa, tesserato per la Società Polisportiva Alba Sannio Comprens, e la stessa Società; il primo per violazione dell’art. 1 comma 1, 10 commi 6-8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a n. 11 (undici) gare valide per il campionato di eccellenza, malgrado fosse squalificato per decisione del Giudice Sportivo. La seconda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. per il fatto del proprio tesserato. La Commissione territoriale, alla seduta del 06.09.2010, deliberava accogliendo le richieste avanzate dalla Procura Federale, sia nei confronti del calciatore che della stessa Società, discostandosene tuttavia in ordine alla misura delle sanzioni sollecitate dall’Organo d’accusa, in particolare di quelle avanzate nei confronti della Società Alba Sannio Comprens per la quale il Procuratore aveva richiesto oltre all’ammenda una penalizzazione di 11 (undici) punti (pari alle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare). La Commissione Territoriale, ritenuto in via preliminare fondato il deferimento, ha inflitto al calciatore Vincenzo De Rosa la squalifica fino a tutto il 31.12.2010, limitando tuttavia la sanzione nei confronti della Società alla sola ammenda nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), respingendo la più grave sanzione della penalizzazione di 11 (undici) punti da scontare nel presente campionato, così come richiesto dalla Procura Federale. A sostegno di tale decisione la C.D.T., dopo aver richiamato una propria recente delibera relativa ad un caso ritenuto analogo, faceva riferimento anche ad alcune pronunzie di questa Commissione, anch’esse ritenute conferenti al caso in esame. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Federale limitatamente alla sanzione inflitta alla Società Polisportiva Alba Sannio Comprens, ritenendola inadeguata rispetto alla obiettiva gravità del fatto [partecipazione del calciatore in posizione irregolare a n. 11 (undici) gare di campionato]. Alla seduta odierna il Procuratore Federale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sollecitando la sanzione della penalizzazione di 11 (undici) punti da scontare nella presente stagione sportiva, in aggiunta alla già irrogata ammenda. Gli appellati hanno contestato quanto sostenuto dalla Procura Federale, chiedendo in via principale la conferma della decisione di primo grado; in via subordinata la penalizzazione di 1 (uno) punto o in via molto gradata 2 (due) punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Ritiene questa Commissione che la fattispecie in oggetto sia riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 18, comma 1 C.G.S. e che le sanzioni da applicare debbano, caso per caso, tener conto della maggiore o minore diligenza tenuta dalla Società. In relazione a questi due parametri vanno graduate le sanzioni da irrogare. Nel caso di specie, il fatto che il calciatore Vincenzo De Rosa abbia partecipato a ben 11 (undici) gare di campionato pur trovandosi in posizione irregolare perché squalificato, è un fatto grave che coinvolge anche la Società a cui il fatto non poteva sfuggire se avesse usato una comune diligenza. Poco rileva, ai fini del tipo di sanzione da adottare, che il numero delle gare da considerare sia di otto, come affermato dalla difesa dell’Alba Sannio e non anche di undici come contestato dalla Procura Federale. Per giurisprudenza costante di questa Commissione, l’utilizzazione in una serie di gare di un calciatore colpito da squalifica non ancora scontata (e quindi in posizione irregolare) giustifica una sanzione diversa dalla sola ammenda, che può concretizzarsi in una penalizzazione, che nel caso in esame viene determinata equitativamente in punti 3 (tre), da scontare nella corrente stagione sportiva. P.Q.M. in parziale riforma della delibera 06/23/09/10 del C.D.T. presso la C.R. Campania, pubblicata sul C.U. N°. 22 del 23.09.2010 infligge alla Società Alba Sannio Comprens la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.
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