F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl. ▪ (nota N°. 2781/261 pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl. ▪ (nota N°. 2781/261 pf10-11/SP/blp del 9.11.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Donato Arcieri e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Potenza Sport Club Srl, osserva quanto segue: Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente: il Sig. Donato Arcieri, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI, punto 2) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Le circostanze addebitate al Sig. Arcieri, Legale rappresentante della suddetta Società, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Potenza Sport Club Srl. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Donato Arcieri e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Potenza Sport Club Srl.
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