F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (165) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), MARCO PALMAS (Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2774/263pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010
(165) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), MARCO PALMAS (Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2774/263pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ dell’inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Marrocu e di mesi 2 (due) in danno del Sig. Palmas;
▪ ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in danno della Società Villacidrese Calcio Srl; rilevato che per i deferiti nessuno è comparso;
osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Siro Marrocu, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, il Sig. Marco Palmas, soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio Sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl, e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
• il Signor Marrocu della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
• i Signori Marrocu e Palmas della violazione prevista dall’art. 8, comma 1, del C.G.S. per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30 aprile 2010, per la parte relativa al pagamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di dicembre
2009;
• la Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante ed al soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio Sindacale.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte ai Signori Marrocu e Palmas risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al pagamento di quanto dovuto. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Marrocu Siro, l’inibizione di mesi 3 (tre);
▪ al Signor Palmas Marco, l’inibizione di mesi 2 (due);
▪ alla Società Villacidrese Calcio Srl, l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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