F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (163) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GRECO (Calciatore Tesserato all’epoca dei fatti per la Società Pisa Calcio Spa) ▪ (nota N°. 2732/1166pf08-09/SP/AM/blp dell’ 8.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010
(163) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GRECO (Calciatore Tesserato all’epoca dei fatti per la Società Pisa Calcio Spa) ▪ (nota N°. 2732/1166pf08-09/SP/AM/blp dell’ 8.11.2010).
Con provvedimento del giorno 8 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate in seno all'atto di deferimento, il calciatore professionista Sig. Giuseppe Greco. In particolare, il deferimento traeva origine dalla mancata spontanea esecuzione del lodo arbitrale (pronunciato in data 5 marzo 2009 e relativo al procedimento arbitrale contraddistinto dal N°. 8 - S.S. 2008/2009) nei termini regolamentari prescritti, in base al quale il Sig. Greco veniva condannato al pagamento dell'importo pari a € 25,595,03 in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C. Avv. Massimiliano Ghignone, oltre IVA e interessi legali (dalla domanda di arbitrato sino all'effettivo soddisfo), nonché delle spese di arbitrato e delle competenze legali. Nei termini assegnati, il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Greco, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Greco ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Giuseppe Greco, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 4.450,00 (Euro quattromilaquattrocentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00) al Sig. Giuseppe Greco. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
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