F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US PROVERCELLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2780/262pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010
(166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US PROVERCELLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2780/262pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Paganoni Vero e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per l’US Pro Vercelli Calcio Srl, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Paganoni Vero, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della US Pro Vercelli Calcio Srl (di seguito, anche detta la “Società”) e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente:
▪ il Sig. Paganoni, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C. il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia;
▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Paganoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli
Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Paganoni Vero e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla US Pro Vercelli Calcio Srl.
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