F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (168) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) ▪ (nota N°. 2771/258pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010
(168) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) ▪ (nota N°. 2771/258pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Iodice, ascoltato il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ inibizione di mesi 2 (due) in danno a ciascuno dei Sig.ri Daniele D’Odorico e Giuseppe Iodice, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D’Odorico, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl per rispondere, entrambi delle violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. B), paragrafo VIII) punto 1 delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C. il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia;
I motivi della decisione
Passando alla trattazione nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto.
Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente il mancato deposito al 31 marzo 2010 della suddetta documentazione. Il Sig. Iodice si è costituito nel procedimento odierno rappresentando che con Comunicato Ufficiale N°. 3/CGF dell’anno sportivo in corso, risulta che la Corte di Giustizia Federale, in una analoga decisione, ha escluso la responsabilità del medesimo, in quanto allo stesso, secondo quanto dispone la Corte stessa “…erano affidati unicamente poteri di ordinaria amministrazione della Società, non estesi alle facoltà di disporre di strumenti economici per soddisfare adempimenti di natura amministrativa di competenza esclusiva dell’Amministratore Unico Sig. Daniele D’Odorico.”. In tal senso va letta anche la decisione di questa Commissione dell’11.10.2010 (CU N°. 20, SS 2010/2011) Detta condotta va pertanto ascritta al solo Sig. Daniele D’Odorico.
Il dispositivo
La Commissione in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Daniele D’Odorico e per l’effetto commina allo stesso la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due). Proscioglie il Sig. Giuseppe Iodice da ogni addebito.
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