F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34 del 02.12.2010 (190) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa), SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÁ BOLOGNA FC 1909 SPA ▪ (nota N°. 2997/358pf10-11/SP/blp del 18.11.2010)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34 del 02.12.2010
(190) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa), SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della
Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÁ BOLOGNA FC 1909 SPA ▪ (nota N°. 2997/358pf10-11/SP/blp del 18.11.2010)
Con atto del 18.11.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
▪ il Sig. Marras Silvino, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa;
▪ il Sig. Porcedda Sergio, Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa;
▪ la Società Bologna FC 1909 Spa,
per rispondere:
i primi due della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010, Titolo I), paragrafo IV, lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società Bologna FC 1909 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti Legali. Si sono difesi gli incolpati con memoria, eccependo che il mancato pagamento delle ritenute per cui è vertenza e la relativa conseguente mancata attestazione agli Organi federali sarebbero imputabili a soggetti estranei alla Società sportiva ed ai suoi Legali rappresentanti pro tempore. In particolare hanno sostenuto che le fideiussioni emesse dalla Banca Lloyds e dalla BNL, sottoposte all’attenzione della Lega di serie A, sarebbero risultate false e tale circostanza avrebbe di fatto impedito di ottenere la provvista necessaria al pagamento delle imposte per cui è lite. La vicenda risulterebbe peraltro sottoposta all’attenzione del Giudice penale, stanti le denunce del 21/9/10 e del 18/11/10. Il mancato pagamento, in sostanza, non sarebbe dipeso dalla volontà dei deferiti, i quali sarebbero stati truffati da soggetti terzi. Pertanto gli incolpati chiedono in via principale il proprio proscioglimento ed in subordine la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione delle indagini in corso da parte sia del Giudice penale, che della Procura Federale della FIGC. All’udienza del 2/12/10, la Procura ha chiesto per i Signori Porcedda e Marras 6 (sei) mesi di inibizione e per il Bologna 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva; la difesa degli incolpati ha concluso come da memoria depositata in atti. In via pregiudiziale non ritiene questa Commissione di dover sospendere il presente giudizio, atteso che le indagini in corso del Giudice penale e della Procura della FIGC riguardano fattispecie (la falsità di documenti) diverse da quella oggi in esame, non riscontrandosi nel caso de quo la necessaria connessione o continenza tra le due fattispecie. Ciò premesso, la Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 2/11/10 è del tutto idonea a testimoniare che la Società sportiva incolpata non ha documentato nei termini l’intervenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010; ciò in quanto detta comunicazione proviene dalla Covisoc stessa, ossia dall’Organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati hanno fornito la benché minima prova di aver effettuato e documentato il detto versamento contributivo. Orbene non vi è chi non veda che tale omissivo comportamento costituisce un’indubbia violazione dall’art . 10, comma 3, del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010, Titolo I), paragrafo IV, lett, A), punto 2), che recita: “Le Società devono documentare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 ottobre 2010, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2010… L’inosservanza del termine del 15 settembre 2010 per documentare il pagamento degli emolumenti e del termine del 18 ottobre 2010 per documentare il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi ai medesimi emolumenti, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, con la sanzione di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011.” Alla luce di quanto sopra risulta che nella specie è stata posta in essere la violazione di cui al citato art. 10 del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A. Si tenga inoltre a mente che la responsabilità dei dirigenti Marras e Porcedda, nominati in data 2/7/2010 rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ambedue con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, deriva dalla circostanza di essere stati, nel periodo in questione, Legali rappresentanti della Società, avendo tra i loro compiti anche quello di documentare agli Organi federali competenti l’intervenuto pagamento delle ritenute Irpef. Né, del resto, rileva nella specie la circostanza di essere subentrati nelle rispettive cariche quando l’obbligazione era già sorta, ma non era ancora scaduto il termine per la comunicazione dell’avvenuto pagamento, alla cui scadenza gli incolpati erano comunque già in carica. Quanto all’eccepita carenza di responsabilità dei deferiti per mancanza della volontà di commettere l’illecito disciplinare, si osservi che, indipendentemente dalla volontà di non pagare le ritenute per cui è lite, l’omissione si è comunque verificata e la relativa infrazione è sanzionabile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Tale fatto è di per sé sufficiente ad integrare una precisa responsabilità disciplinare dei deferiti, atteso che la comunicazione agli Organi della FIGC dell’intervenuto pagamento, indipendentemente dalla falsità o meno delle fideiussioni, avrebbe comunque dovuto essere tempestivamente effettuata, sia perché l’ottenimento della fideiussione al fine del reperimento della provvista necessaria al pagamento è attività preliminare agli adempimenti omessi, ma non strettamente necessaria, sia perché essa è attività che riguarda rapporti tra le Società sportive ed i terzi, attività, quindi, alle quali la FIGC è del tutto estranea. In sostanza, pertanto, i deferiti avrebbero dovuto provvedere comunque al pagamento delle ritenute de quibus ed alla conseguente comunicazione agli Organi della FIGC, peritandosi, con l’ordinaria diligenza dell’uomo medio, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a consentire di rispettare il termine essenziale della comunicazione prevista dal Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010, Titolo I), paragrafo IV, lett, A), punto 2). Alla responsabilità dei due dirigenti consegue necessariamente, ex art. 4, comma 1 CGS, quella diretta della Società. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare ai Signori Marras e Porcedda l’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno ed alla Società Bologna FC 1909 Spa, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontare nella corrente stagione sportiva.
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