F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MARINO (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Trentino Alto Adige) ▪ (nota N°. 4137/1040pf08-09/SP/blp del 20.1.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MARINO (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Trentino Alto Adige) ▪ (nota N°. 4137/1040pf08-09/SP/blp del 20.1.2010). Con atto del 20.1.2010, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Francesco Marino per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S., con riferimento agli artt. 17, comma 2, e 17, comma 3, lett. d), del Regolamento AIA, per avere lo stesso gestito il Comitato Regionale di sua titolarità ponendo in essere compartenti causanti l’insorgere di evidenti anomalie gestionali, contabili e amministrative. Alla riunione del 17.3.2010, l’adita Commissione, ritenendo che i fatti fossero inquadrabili in quelle di “stretta natura associativa”, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con decisione pubblicata su CU N°. 66. Avverso la stessa ha proposto reclamo la Procura Federale che la Corte di Giustizia Federale ha accolto con decisione pubblicata su CU N°. 44 del 9.8.2010, rinviando a questa Commissione per l’esame del merito. Alla riunione del 25.10.2010 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione sportiva della sospensione per mesi 9 di inibizione. È altresì comparso il Sig. Marino, il quale ha richiesto il proscioglimento o con formula piena o, comunque, previo riconoscimento del ricorrere dello stato di necessità. La vicenda trae origine da un’ispezione contabile, effettuata in due riprese (4 e 5/12/2008 e 6/2/2009) dal Servizio Ispettivo Nazionale dell’AIA, nella quale venivano riscontrate alcune anomalie gestionali del CRA Trentino Alto Adige, riferibili al periodo nel quale il Sig. Marino aveva ricoperto la carica di Presidente. Il deferito, anche in sede odierna, contesta la natura illecita dei fatti allo stesso contestati, prospettando, in via del tutto residuale, che gli stessi sarebbero stati inevitabile conseguenza di alcuni eventi imprevedibili che, proprio in ragione della loro natura, consentirebbero il ricorrere della causa di giustificazione dello stato di necessità. Nella articolata memoria difensiva, il Sig. Marino, che contesta preliminarmente l’utilizzabilità dei verbali ispettivi, sostiene che i comportamenti dallo stesso posti in essere non abbiano alcuna rilevanza federale, tenuto conto che anche la Procura Arbitrale aveva ritenuto di dovere dare agli stessi una valutazione esclusivamente endosettoriale, tale comunque da determinare o una dichiarazione di difetto di giurisdizione o il proscioglimento. Ritenuto che la questione attinente alla giurisdizione sia stata definitivamente superata dalla decisione della CGF e che, pertanto, questa Commissione sia chiamata a pronunciarsi sul merito della vicenda, deve considerarsi perfettamente ammissibile e utilizzabile nel presente procedimento tutta la documentazione in esso confluita e, in particolare, i verbali ispettivi del 4 e 5/12/2008 e 6/2/2009, non emergendo alcuna violazione del diritto di difesa ai danni del Sig. Marino, il quale, in più occasioni, ha avuto modo di prendere posizione sui fatti in essi descritti. Né si ritiene che la sua presenza in fase di verifica potesse portare a esiti diversi in ordine ai riscontri effettuati, tenuto conto che è lo stesso deferito che, non solo, non nega l’oggetto degli addebiti quanto la natura illecita a essi attribuita. Tra l’altro, la circostanza che fa ritenere infondata tale eccezione è costituita proprio dalla dichiarazione con la quale il deferito ha chiarito che le discrasie contabili sarebbero state appianate in caso di sua riconferma e con l’utilizzo di future ed eventuali erogazioni da parte degli organi centrali dell’AIA. Partendo da questo presupposto, è certo che l’attività ispettiva sia stata concludente e univoca, non lasciando dubbi sull’esistenza delle irregolarità gestionali attribuite al deferito, sebbene ne debba essere notevolmente ridimensionata la gravità che sembra trasparire dal deferimento. In tal senso, le prospettazioni del Sig. Marino escludono la possibilità del ricorrere della invocata causa di giustificazione e forniscono la prova di una gestione perlomeno improba, comunque integrante la violazione dell’art. 1 CGS. Ritenuto fondato, pertanto, il deferimento, ciò che rileva è la misura della sanzione da applicare al deferito che, tenuto conto della natura dei fatti contestati, può essere quantificata nella misura di giorni 60 (sessanta) di sospensione, peraltro già scontati a seguito della decisione della Commissione di Disciplina. P.Q.M. infligge al Sig. Marino la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), peraltro già scontati.
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