F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35 del 02.12.2010 (162) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl già ASD Fortis Trani) E DELLA SOCIETÁ SSD FORTIS TRANI Srl ▪ (nota N°. 2691/1644pf09-10/SP/dl del 5.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35 del 02.12.2010 (162) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl già ASD Fortis Trani) E DELLA SOCIETÁ SSD FORTIS TRANI Srl ▪ (nota N°. 2691/1644pf09-10/SP/dl del 5.11.2010). Con provvedimento del 5 novembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: il Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani), Sig. Antonio Flora, per rispondere della violazione dell’articolo 5, commi 1 e 4, del CGS, per avere rilasciato dichiarazioni nei confronti del Giudice sportivo territoriale, del Presidente della Lega Dilettanti, Carlo Tavecchio, ed in genere degli organi federali riportate dai quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “Corriere dello Sport – Stadio” del 7 maggio 2010; la SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) per rispondere di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, Sig. Antonio Flora, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1, del CGS. Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva veniva fatta pervenire dai soggetti deferiti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con la conseguente richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il sig. Antonio Flora, nella qualità di Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) l’inibizione per giorni 15 (quindici); ▪ per la SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). I motivi della decisione All’esito dell’esame degli atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale, la Commissione rileva quanto segue. Il Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani), Sig. Antonio Flora, in data 7 maggio 2010 rilasciava una intervista sia alla “Gazzetta del Mezzogiorno” che al “Corriere dello Sport – Stadio”. Nel primo degli articoli sopra menzionati il Sig. Flora, con riferimento alla squalifica del campo inflitta per un turno dal Giudice sportivo alla SSD Fortis Trani per atti violenti posti in essere nei confronti dell’arbitro all’interno dell’impianto sportivo, esprimeva una serie di valutazioni fortemente negative tanto nei confronti delle Istituzioni federali quanto nei confronti del Giudice sportivo. Relativamente alle istituzioni federali il Sig. Flora non lesinava attacchi all’organizzazione del calcio regionale, definito come “…un mondo di cartapesta” dove “il livello organizzativo non è all’altezza”, ed in particolare nei confronti del Presidente della Lega Dilettanti, Tavecchio, invitato ad avere più attenzione nei confronti del calcio pugliese, pur in mancanza di qualsiasi relazione tra lo specifico episodio oggetto dell’intervista e la persona chiamata in causa ed in particolare le sue capacità organizzative. Relativamente al Giudice sportivo il Sig. Flora esprimeva valutazioni ed opinioni fortemente lesive dello stesso, opinioni comunque eccedenti il normale livello di tollerabilità del diritto di critica, arrivando addirittura a ritenere lo stesso Giudice in grado di fare “il bello e cattivo tempo … utilizzando un criterio di giustizia alquanto discutibile”. Nell’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport – Stadio” il Presidente della SSD Fortis Trani calcava ulteriormente la mano arrivando a criticare aspramente la decisione del Giudice sportivo di fare disputare la gara successiva in campo neutro ed a porte chiuse; infatti il Sig. Flora definiva “assurda” detta decisione ritenendo per di più che la giustizia sportiva mal avrebbe rappresentato la regione Puglia. Detto giudizio, ovviamente, è da ritenersi fortemente lesivo delle Istituzioni federali ed in particolare del Giudice sportivo che, rappresenterebbe in maniera inadeguata la regione Puglia per il solo fatto di avere inflitto una sanzione per gravi fatti di violenza verificatosi all’interno dell’impianto sportivo. In considerazione di quanto sopra ed in particolare della circostanza per cui le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Flora sono state debitamente virgolettate e conseguentemente attribuite con chiarezza e senza ombra di dubbio allo stesso, ne discende in capo a quest’ultimo la violazione dell’articolo 5, commi 1 e 4, del CGS, per avere espresso giudizi che travalicano i limiti di un legittimo e sereno diritto di critica e si concretizzano piuttosto in una palese lesione della reputazione delle Istituzioni federali oltre che del Giudice sportivo. Da tale comportamento, ovviamente, discende la responsabilità della Società di appartenenza e pertanto la SSD Fortis Trani, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, ne risponde a titolo di responsabilità diretta. Anche in considerazione degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono sanzioni eque quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Antonio Flora, nella qualità di Presidente della SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani), l’inibizione per giorni 30 (trenta); ▪ alla SSD Fortis Trani (già ASD Fortis Trani) l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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