F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35 del 02.12.2010 (270) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE MARTINO (già Direttore Sportivo della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 6544/225 bis pf09-10/GR/mg del 9.4.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35 del 02.12.2010
(270) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE MARTINO (già Direttore Sportivo della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 6544/225 bis pf09-10/GR/mg del 9.4.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 9 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione, il Sig. Gabriele Martino, già Direttore sportivo della Società Reggina Calcio Spa, nonché le Società Reggina Calcio Spa (più in avanti, Reggina), per rispondere: il Martino della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, CGS, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, intrattenuto rapporti con l’ agente dei calciatori Sig. Andrea D’Amico, al momento inibito; la Società Reggina a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti del suo tesserato. Per la Procura, infatti, il Martino e il D’Amico, all’inizio del mese di luglio 2009 si sarebbero incontrati – circostanza evidenziata da un servizio televisivo andato in onda il 10 luglio 2009 sui canali Sky - nei locali dell’Hotel Ata di Milano durante la sessione estiva di “calciomercato”. In quella circostanza, nonostante il Sig. D’Amico fosse all’epoca inibito per una precedente sanzione disciplinare che lo aveva interessato, con lo stesso ugualmente il Sig. Martino avrebbe intrattenuto rapporti. Tale incontro/rapporto, secondo la Procura Federale, sarebbe confermato dalle dichiarazioni rese al collaboratori della Procura agli atti, da alcuni articoli di siti web che si occupano di calcio, nonché, appunto, dalle riprese televisive di Sky. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive. Sia la Reggina che il Martino, in sintesi, sostengono che nessuna prova emerge, dall’indagine svolta dalla Procura, circa l’eventuale fatto illecito commesso dal Martino. L’unico dato certo, confermato dalle dichiarazioni rese durante le indagini, sarebbe stato l’incontro, effettivamente avvenuto, fra il Martino e il D’Amico che, però, secondo le difese dei deferiti, non costituirebbe di per sé, motivo alcuno di illecito. Si sarebbe infatti trattato, secondo anche quanto dichiarato dal Sig. Vincenzo Caracciolo, presente ai fatti, di un incontro assolutamente casuale durante il quale non si sarebbe mai discusso di una trattativa per il trasferimento alla Reggina del calciatore Andrea Caracciolo (assistito dal D’Amico) e di ciò viene dato risalto dallo stesso collaboratore della Procura, Dott. Moretti, nella sua relazione sui fatti. Tale incontro, pertanto, secondo le difese, non può in alcun modo essere considerato come una vera e propria trattativa di mercato, ma solo un saluto occasionale, seguito da una breve discussione, che il Martino ebbe a rivolgere al D’Amico incontrato casualmente nei locali del citrato albergo milanese. Entrambi i deferiti, pertanto, concludono con la richiesta di proscioglimento dagli addebiti mossi per l’inesistenza del fatto non provato in alcun modo nel deferimento. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha ribadito le proprie tesi e chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Gabriele Martino, l’inibizione di mesi 6 (sei);
▪ per la Società Reggina Spa, l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
nonché il Sig. Gabriele Martino personalmente e il difensore dello stesso e quello della Reggina, i quali hanno concluso come da loro memorie difensive depositate con la richiesta di proscioglimento.
I motivi della decisione
La Commissione, al termine della propria attività, esaminati gli atti, le allegazioni istruttorie, e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Risulta certo, per quanto evidenziato dal servizio SKY e dalle dichiarazioni dei protagonisti, l’avvenuto incontro dei primi giorni di luglio 2009 fra l’odierno deferito, Sig. Martino, e l’agente dei calciatori D’Amico che era, effettivamente, all’epoca colpito da provvedimento di inibizione. In quella sede però, secondo le dichiarazioni sostanzialmente univoche rese dai testimoni ascoltati dalla Procura, non ci sarebbe stata alcuna trattativa di “calciomercato” perché si sarebbe trattato di un incontro occasionale e di modesta durata nel quale, secondo quanto affermato dal Sig. Vincenzo Caracciolo, “si è parlato in maniera semplice e superficiale senza particolare interessamento o concrete proposte”. E d’altra parte lo stesso collaboratore della Procura, Dott. Moretti, autore delle indagini sui fatti, dichiara per iscritto nella sua relazione che “le dichiarazioni rese dai diretti interessati consentono di escludere che una vera e propria trattativa sia mai stata promossa … né mai è stata profilata… alcuna concreta proposta in relazione alla possibile cessione alla Reggina Calcio del calciatore Caracciolo” (e, peraltro, per quanto possa essere significativo, il Caracciolo non si trasferì mai dalla Società di appartenenza Brescia). Alla luce di quanto evidenziato dallo stesso Dott. Moretti, il Martino, infatti, viene deferito con un generico “per aver intrattenuto rapporti con l’agente dei calciatori Sig. Andrea D’Amico”. Ebbene, ritiene questa Commissione che, complessivamente, non possa dirsi provato che l’incontro fra il Martino e il soggetto inibito D’Amico sia stato effettivamente voluto e organizzato. Sembra anzi, al contrario, che il detto incontro abbia avuto effettivamente il carattere dell’occasionalità e che il conseguente breve colloquio (del cui contenuto illecito non si può allo stato avere prova certa) sia avvenuto all’insegna di una generale cordialità fra due persone che certo si conoscevano e che, probabilmente, occupandosi entrambi di calcio e, in particolare, nel contesto del “calciomercato” potrebbero forse anche aver fatto generico riferimento a trattative in corso. Nonostante sia probabile che il Martino fosse a conoscenza dell’inibizione in capo al D’Amico, tuttavia non si può ritenere che il noto incontro possa di per sé rappresentare oggetto di imputazione. La semplice circostanza, infatti, di aver intrattenuto rapporti (un incontro occasionale) non preordinati o finalizzati a particolari concrete trattative di mercato con il D’Amico, ma eventualmente forse solo per un saluto di circostanza, non può rappresentare profilo di responsabilità per il Martino. Semmai eventuali profili di responsabilità (ma non è stato oggetto di deferimento) potrebbero ravvisarsi per l’agente D’Amico che, inibito, per doveri di correttezza, probabilmente, non avrebbe dovuto nemmeno trovarsi, al di là del ruolo partecipativo o meno effettivamente tenuto, nei locali dell’albergo in cui si teneva il “calciomercato”.
Il dispositivo
Per tali motivi questa Commissione delibera di prosciogliere dagli addebiti ascritti loro il Sig. Gabriele Martino e, per l’effetto, la Società Reggina Calcio Spa.
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