F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36 del 06.12.2010 (189) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 3000/359pf10-11/SP/blp del 18.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36 del 06.12.2010 (189) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 3000/359pf10-11/SP/blp del 18.11.2010). Il deferimento Con atto del 18.11.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Benigni, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Ascoli 1898 Spa, il Sig. Massimo Collina, Consulente amministrativo e legale rappresentante della Società Ascoli 1898 Spa, per non aver documentato, entro il termine del 18 ottobre 2010, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di aprile maggio e giugno 2010, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2) del CU 117/A del 25.5.2010, e la Società Ascoli 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Alla riunione del 6.12.2010, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e per i Sigg.ri Benigni e Collina l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, mentre il difensore dei deferiti ha illustrato i motivi già esposti alla memoria difensiva fatta pervenire tempestivamente, insistendo sulla richiesta di proscioglimento. In particolare, è stato sostenuto che i fatti contestati ai deferiti trovano origine in un periodo di difficoltà finanziaria causata dalla grave e generalizzata crisi che ha colpito anche il Paese, la quale, impedendo alla Società di riscuotere i propri crediti, si pone quale causa di forza maggiore che impedirebbe qualsiasi pronuncia di responsabilità. Più specificamente, il Sig. Collina, eccependo il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha sostenuto che la normativa che si assume violata non sarebbe allo stesso applicabile non essendo tesserato né avendo la delega allo stesso conferita dal Sig. Benigni un contento tale da trasferire i poteri idonei a operare in seno alla FIGC. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento e, in particolare, la comunicazione della Co.Vi.So.C. del 2.11.2010, non contestata, indicano chiaramente che la Società incolpata si è resa inadempiente agli obblighi su di sé gravanti in base alla normativa violata che imponeva di documentare, entro il termine del 18.10.2010, l’avvenuto pagamento degli importi in questione. Le difese dei deferiti, per quanto suggestive, non possono trovare accoglimento. Non integra, difatti, un’ipotesi di causa di forza maggiore la mera prospettazione dell’esistenza di una crisi economica grave e generalizzata che starebbe impedendo alla deferita la riscossione di propri crediti. Allo stesso modo, risulta infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’esame della delega conferita al Sig. Collina, contrariamente a quanto prospettato, denuncia un contenuto estremamente ampio e considerevole ai fini federali, non rilevando, per converso, l’omesso inserimento del nominativo nel registro imprese. Sul punto, basti rilevare che l’art. 1, comma 5, CGS individua la responsabilità di soggetti che, dal punto di vista sostanziale, svolgono attività nell’interesse delle Società, pur non risultando essere inseriti nei quadri societari. L’accertato compimento dell’illecito comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il contenimento delle stesse nel minimo edittale e la prevalenza dell’applicabilità del criterio del cumulo materiale rispetto a quello sostanziale impedisce a questa Corte di applicare sanzioni diverse o minori rispetto a quelle richieste. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla Società Ascoli 1898 Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ai Sigg.ri Roberto Benigni e Massimo Collina l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno.
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