F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37 del 09.12.2010 (120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO FRANZA, VINCENZO FRANZA, ALBERTO DONATO, EMANUELE ALIOTTA, ROBERTO CORONA, SERGIO GASPARIN e FRANCESCO CAMBRIA (Fallimento Società FC Messina Peloro Srl (nota N°. 1825/1339pf08-09/SP/AM/Seg del 1.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37 del 09.12.2010 (120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO FRANZA, VINCENZO FRANZA, ALBERTO DONATO, EMANUELE ALIOTTA, ROBERTO CORONA, SERGIO GASPARIN e FRANCESCO CAMBRIA (Fallimento Società FC Messina Peloro Srl (nota N°. 1825/1339pf08-09/SP/AM/Seg del 1.10.2010). Il deferimento Con atto del 1° ottobre 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i Signori: ● Pietro Franza, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 31 luglio 2002 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di procuratore speciale con tutti i poteri, con firma singola, di “ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli per cui la legge non consente deleghe”, dal 31 ottobre 2003 al 1° agosto 2008 la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione; dal 13 gennaio 2003 al 1° agosto 2008 la carica di amministratore delegato e dal 1° agosto 2008 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di consigliere di amministrazione della società F.C. Messina Peloro Srl; ● Vincenzo Franza, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 31 luglio 2002 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di procuratore speciale con tutti i poteri, con firma singola, di “ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli per cui la legge non consente deleghe”, nonché dal 31 ottobre 2003 al 1° agosto 2008 la carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione; dal 13 gennaio 2003 al 1° agosto 2008 la carica di amministratore delegato e dal 1° agosto 2008 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società F.C. Messina Peloro Srl; ● Alberto Donato, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 13 gennaio 2003 al 13 dicembre 2006 la carica di consigliere delegato della F.C. Messina Peloro Srl; dal 13 dicembre 2006 al 1° agosto 2008 la carica di consigliere di amministrazione e procuratore speciale della Società F.C. Messina Peloro Srl; ● Emanuele Aliotta, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 31 ottobre 2003 al 20 aprile 2008 la carica di consigliere di amministrazione della società F.C. Messina Peloro Srl; ● Roberto Corona, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 13 dicembre 2006 al 1° agosto 2008 la carica di consigliere di amministrazione della società F.C. Messina Peloro Srl; ● Sergio Gasparin, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 3 agosto 2007 al 4 giugno 2008, la carica di consigliere di amministrazione della Società F.C. Messina Peloro Srl; ● Francesco Cambria, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 1° agosto 2008 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di consigliere e amministratore delegato della F.C. Messina Peloro Srl. Il procedimento Con riferimento alla posizione del Sig. Emanuele Aliotta va dato atto che la raccomandata contenente la convocazione del predetto per la riunione del 25/11/2010 è stata restituita al mittente risultando il destinatario deceduto. Non vi è quindi luogo a provvedere nei confronti di Aliotta Emanuele. Gli altri incolpati hanno depositato in termini ampie ed articolate memorie corredate da relazione di consulenza tecnica nelle quali, previo richiamo ai principi enunciati dalla Corte Federale con il noto parere interpretativo sull’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, hanno eccepito la nullità dell’atto di deferimento per mancata indicazione degli specifici profili di colpa ascritti agli incolpati ed hanno chiesto comunque di essere prosciolti dagli addebiti, sostenendo che nella documentazione depositata in atti dalla Procura Federale non sarebbe rinvenibile alcun atto idoneo a dimostrare che ciascun incolpato abbia contribuito, con comportamenti di mala gestio o comunque scorretti anche sotto il profilo sportivo, al dissesto della Società. In particolare, Pietro e Vincenzo Franza hanno dettagliatamente ricostruito le vicende del Fallimento sino al recente deposito, da parte della controllante della Società fallita, di istanza di concordato ai sensi dell’art.124 della Legge Fallimentare, mentre il Gasparin ha evidenziato di aver svolto, con esito ampiamente positivo e proficuo per la Società, incarichi di supervisione, controllo e revisione, provvedendo alla riduzione dei compensi degli sportivi professionisti e dello staff tecnico e sanitario nonché alla riduzione dei costi per servizi sportivi e commerciali usufruiti dalla Società e conseguendo un rilevante saldo attivo, pari a € 1.503,632, dalla campagna trasferimenti, come risulta dall’estratto della relazione trimestrale del Dr. Gasparin allegato alla memoria difensiva. Alla riunione del 25 novembre è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità degli incolpati e l’adozione delle seguenti sanzioni: per Pietro e Vincenzo Franza 5 anni di inibizione; per Alberto Donato 3 anni di inibizione; per Roberto Corona e Francesco Cambria 2 anni di inibizione ciascuno; per Sergio Gasparin 1 anno di inibizione. Sono inoltre comparsi personalmente Pietro Franza e Sergio Gasparin, assistiti dai rispettivi difensori, i quali hanno insistito per l’accoglimento della eccezione preliminare di nullità dell’atto di deferimento e, per il caso di mancato accoglimento di tale eccezione, hanno chiesto il proscioglimento di tutti gli incolpati. I motivi della decisione Ad avviso della Commissione non merita accoglimento l’eccezione preliminare di nullità dell’atto di deferimento, essendo evidente che l’atto in questione contiene la descrizione precisa, dettagliata e documentata degli elementi necessari e sufficienti ad integrare la violazione della disposizione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF da parte degli incolpati. L’atto di deferimento ripercorre, infatti, passo dopo passo la cronologia degli avvenimenti sfociati nella dichiarazione di fallimento della Società Peloro Messina ed indica per i singoli incolpati le cariche da ciascuno rivestite negli organi direttivi della Società al momento della sentenza dichiarativa di fallimento o nel precedente biennio. Ciò non esclude che venga, ovviamente, fatto salvo il diritto di difesa degli incolpati (i quali, peraltro, lo hanno nella specie esercitato in modo assai brillante e completo), specialmente alla luce dei principi enunciati nel parere interpretativo della Corte Federale, incondizionatamente recepito dagli Organi di giustizia sportiva, secondo cui la responsabilità dell’amministratore ex art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF non discende automaticamente dalla carica ricoperta ma deve essere accertata applicando i comuni criteri in materia di onere della prova e valutando la condotta dei singoli incolpati sotto il profilo dell’influenza della stessa nella determinazione del dissesto della Società. Passando all’esame del merito, la Commissione osserva, uniformandosi ai criteri applicati nella propria precedente delibera pubblicata nel C.U. N°. 98/CDN della corrente stagione sportiva, che la documentazione acquisita agli atti è sufficiente a far ritenere incontestabilmente imputabile il dissesto societario che ha condotto alla dichiarazione di fallimento ed alla revoca dell’affiliazione innanzi tutto ai soggetti che hanno rivestito posizioni apicali nella Società ed in particolare a Vincenzo e Pietro Franza, i quali in momenti diversi hanno assunto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della Società ed esercitato amplissimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Analoghe considerazioni valgono, in misura gradualmente attenuata, per i Signori Alberto Donato e Francesco Cambria, i quali hanno partecipato alla gestione finanziaria della Società con poteri di notevole ampiezza ed importanza. La responsabilità dei predetti non è scriminata dalle vicende successive del Fallimento, atteso che allo stato attuale e pur dopo la presentazione dell’istanza di concordato fallimentare, non sono venuti meno i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. L’accertamento della responsabilità dei predetti incolpati comporta l’applicazione nei confronti degli stessi, in ragione della diversa incidenza delle condotte a ciascuno di essi addebitate, delle sanzioni indicate nel dispositivo. Alla luce dei principi posti dal più volte richiamato parere interpretativo della Corte Federale, non appare invece provata alcuna responsabilità in capo al Signor Roberto Corona, non essendo stato fornito dall’accusa alcun elemento in merito a comportamenti specificamente riferibili allo stesso. Va altresì considerato che il Corona, nella veste di semplice consigliere di amministrazione sprovvisto di deleghe, non godeva di poteri che gli consentissero di compiere (o di evitare che altri potessero compiere) atti influenti nella determinazione del dissesto della Società. Una trattazione a parte va, infine, riservata alla posizione del Dottor Sergio Gasparin. Questi, avendo rivestito l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione della Società con specifiche deleghe relative alla gestione sportiva dal 3 agosto 2007 al 4 giugno 2008, data di presentazione delle sue dimissioni, avrebbe teoricamente potuto porre in essere, nello svolgimento dell’incarico conferitogli, condotte scorrette idonee ad influire nella determinazione del dissesto della Società. Peraltro, nella documentazione allegata al deferimento non si rinviene alcun elemento a suo carico, mentre dalle argomentazioni difensive, in particolare dalla relazione tecnica del Dottor Antonio Morgante prodotta in atti e dai documenti ad essa allegati, emerge la prova del corretto assolvimento da parte dell’incolpato dei compiti affidatigli nonché del conseguimento da parte sua di risultati utili e proficui per la Società, consistenti ad esempio nella riduzione delle uscite per compensi agli sportivi professionisti e ad altri collaboratori della Società e nel conseguimento di un cospicuo saldo attivo nella “campagna trasferimenti”. Ulteriore dimostrazione del comportamento di buona fede ed immune da colpe tenuto dal Gasparin si ricava, poi, dalla circostanza che egli si sia dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione in data 4 giugno 2008, in conseguenza della preannunciata scelta da parte della proprietà di rinunciare alla disputa di campionati professionistici, decisione che rendeva impossibile per l’incolpato l’ulteriore svolgimento dei compiti affidatigli in seno alla Società. Per le considerazioni svolte si impone il proscioglimento degli incolpati Corona e Gasparin. Il dispositivo la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Emanuele Aliotta. Proscioglie dagli addebiti loro ascritti Sergio Gasparin e Roberto Corona. Infligge a Vincenzo Franza e Pietro Franza la inibizione per anni 3 (tre) ciascuno, ad Alberto Donato la inibizione per mesi 18 (diciotto) ed a Francesco Cambria la inibizione per anni 1 (uno).
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