F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38 del 09.12.2010 (174) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO PACE (Agente Calciatori) FRANCESCO CAMPOLATTANO (calciatore attualmente tesserato per la Società US Poggibonsi Srl) RAFFAELE TRAPANI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico della Società Paganese Calcio) E DELLA SOCIETÁ PAGANESE CALCIO 1926 Srl ▪ (nota N°. 2355/674pf09-10/SP/AM/ma del 21.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38 del 09.12.2010
(174) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO PACE (Agente Calciatori) FRANCESCO CAMPOLATTANO (calciatore attualmente tesserato per la Società US Poggibonsi Srl) RAFFAELE TRAPANI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico della Società Paganese Calcio) E DELLA SOCIETÁ PAGANESE CALCIO 1926 Srl ▪ (nota N°. 2355/674pf09-10/SP/AM/ma del 21.10.2010).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Stefano Pace, Agente Calciatori, il Sig. Francesco Campolattano, calciatore, il Sig. Raffaele Trapani, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Paganese Calcio 1926 Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente
Il Sig. Stefano Pace: a) della violazione degli artt. 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il Sig. Stefano Pace violato la clausola compromissoria avendo rivolto le proprie istanze di pagamento avverso la Società Paganese Calcio direttamente alla Autorità Giudiziaria Ordinaria in assenza della previa autorizzazione di cui all’art. 30 comma 4 dello Statuto Federale; b) della violazione dell’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, ora disciplinate dall’art. 20, commi 2, 3 e 9 del nuovo Regolamento Agenti, per avere nel corso della trattativa finalizzata al trasferimento ed alla stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Francesco Campolattano, curato gli interessi sia del calciatore, sia della Società Paganese Calcio 1926 Srl, come risulta dalle dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura Federale sia dal Sig. Stefano Pace che dal calciatore Campolattano, sia dalle dichiarazioni debitorie rilasciate al predetto agente di calciatori dalla Società Paganese, come risulta per tabulas dai documenti n. 1 e 2; per aver ricevuto incarichi e somme dalla Società Paganese pur avendo il Sig. Stefano Pace assunto di fatto l’incarico di rappresentare il calciatore Francesco Campolattano; c) della violazione di cui all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore all’epoca dei fatti, condotta ora disciplinata dall’art. 16, comma n.1, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver curato gli interessi del calciatore Francesco Campolattano in assenza di formale e regolare conferimento di incarico scritto.
Il Sig. Francesco Campolattano, della violazione dell’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, condotte oggi disciplinate dall’art. 21, comma n. 1, del nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dei servizi dell’agente di calciatori Sig. Stefano Pace in spregio ai precetti dell’art. 10 del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, oggi disciplinate dall’art. 15 del nuovo Regolamento Agenti.
Il Sig. Raffaele Trapani, della violazione dell’art. 16, comma 7, ora art. 22, comma 8, del Regolamento Agenti di Calciatori, per non aver informato il calciatore Francesco Campolattano della situazione di conflitto di interesse nella conclusione del contratto di prestazione sportiva del medesimo atleta, avendo conferito incarico di consulenza all’agente di calciatori Sig. Stefano Pace in ordine al medesimo trasferimento.
La Società Paganese Calcio 1926 Srl, della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni contestate al proprio legale rappresentante ed al calciatore Francesco Campolattano. All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Stefano Pace e Francesco Campolattano, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Stefano Pace e Francesco Campolattano, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Stefano Pace le sanzioni della sospensione della Licenza da Agente per mesi 12 (dodici) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuite ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS alla sospensione della Licenza da Agente per mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per il Sig. Francesco Campolattano la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Stefano Pace la sospensione della Licenza da Agente per mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
▪ al Sig. Francesco Campolattano la squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il Procedimento prosegue per gli altri deferiti. La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Raffaele Trapani;
▪ ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per la Società Paganese Calcio 1926 Srl;
ed i difensori del Sig. Raffaele Trapani e della Società Paganese Calcio 1926 Srl, i quali hanno concluso per il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue.
I motivi della decisione
Il deferimento non è fondato e, quindi, non va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Trapani e alla Società non risultano provate sulla base della documentazione in atti, considerato che i deferiti non sono stati ascoltati dalla Procura Federale, sicché costoro non sono stati posti nella condizione di poter versare agli atti del procedimento circostanze a loro discolpa. Non risulta, inoltre, l’acquisizione di idonee prove da porre a base di quanto ascritto ai prefati.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie pertanto il Signor Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl dagli addebiti loro contestati.
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