F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38 del 09.12.2010 (184) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (Presidente della Società SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD SANTEGIDIESE Srl (nota N°. 2981/310pf10-11/GR/mg del 17.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38 del 09.12.2010 (184) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (Presidente della Società SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD SANTEGIDIESE Srl (nota N°. 2981/310pf10-11/GR/mg del 17.11.2010). Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione: ● La Signora Claudia Paliotti, Presidente della Società SSD Santegidiese Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 CGS e 8, commi 9 e 15, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al CU N°. 186 del 15.6.2010, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta Società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Galli Nino; ● la Società SSD Santegidiese Srl, per rispondere ex art. 4, comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna, la Sig.ra Claudia Paliotti e la Società SSD Santegidiese Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento la Sig.ra Claudia Paliotti e la Società SSD Santegidiese Srl, tramite i loro legali, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per la Sig.ra Claudia Paliotti, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società SSD Santegidiese Srl, sanzioni della penalizzazione di punti 2 (punti) oltre all’ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a punti 1 (uno) e € 1.250,00 (Euro milleduecentocinquanta/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ alla Sig.ra Claudia Paliotti l’inibizione di mesi 3 (tre); ▪ alla Società SSD Santegidiese Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.250,00 (Euro milleduecentocinquanta/00);Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it