F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38 del 09.12.2010 (192) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO ARIETI (Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETÁ ASD CF BARDOLINO VERONA ▪ (nota N°. 3258/340pf10-11/MS/vdb del 26.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38 del 09.12.2010 (192) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO ARIETI (Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETÁ ASD CF BARDOLINO VERONA ▪ (nota N°. 3258/340pf10-11/MS/vdb del 26.11.2010). L’Associazione Italiana Calciatori, con nota del 23 agosto 2010 a firma del proprio Presidente, rendeva noto alla Divisione Calcio Femminile ed alla Procura Federale che la Società CF Bardolino Verona non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, resa il 25 giugno 2010, di pagare alla calciatrice Laura Barbierato la somma di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). La Procura Federale, rilevato che il fatto era documentalmente provato e più precisamente che la Società aveva ricevuto la comunicazione della decisione il 22 luglio 2010 e che essa aveva adempiuto alla obbligazione di pagamento in favore della calciatrice solo in data 14 settembre successivo, con atto del 26 novembre 2010 deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Mario Arieti, nella qualità di Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona e la Società ASD CF Bardolino Verona per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma primo CGS stante l’addebito mosso al proprio Legale rappresentante. Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. Mario Arieti l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società Bardolino Verona la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale, da scontarsi nella presente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Il deferimento è fondato. Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 11 NOIF le decisioni della Commissione Accordi Economici, in caso di mancata impugnazione, devono essere eseguite entro gg. 30 dalla comunicazione della decisione alla parte obbligata. Nel caso in esame, è provato che la decisione di cui trattasi è stata ricevuta dalla Società in data 22 luglio 2010 e che il pagamento in favore della calciatrice è avvenuto il 14 settembre successivo, così come è stato comunicato alla Divisione Calcio Femminile ed alla Procura Federale da altra nota del 15 settembre 2010 della Presidenza della Associazione Italiana Calciatori. Non può dubitarsi, pertanto,che l’obbligazione non è stata adempiuta nei termini di cui al richiamato art. 94 ter, comma 11 NOIF. Tuttavia, essendosi trattato di lieve ritardo nell’adempimento della obbligazione, peraltro maturato in periodo di sospensione estiva delle attività facenti capo alla Società e che comunque il pagamento è stato effettuato, si ritiene equo applicare ai deferiti la sanzione minima prevista ai commi 9 e 10 dell’art. 8 CGS, disattendendo in parte la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura. P.Q.M. infligge al Sig. Mario Arieti l’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società ASD CF Bardolino Verona la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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