F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (151) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD S.E.F. TEMPIO PAUSANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna – CU n. 13 del 7.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (151) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD S.E.F. TEMPIO PAUSANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna – CU n. 13 del 7.10.2010). La Procura Federale, con atto del 26 maggio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Agostino Madarese, quale presidente della società S.E.F. Tempio Pausania, nonché la stessa società S.E.F. Tempio Pausania per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti integrata dal paragrafo A/3 campionato di Promozione lettera F del Comunicato Ufficiale n. 1 / 1° luglio 2008 Lega Nazionale Dilettanti, in quanto era stato disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, oppure in alternativa al campionato Juniores – Under 18 organizzato dal competente Comitato. La società veniva deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 7 ottobre 2010, in accoglimento del deferimento e delle richieste sanzionatorie formulate in sede di discussione dalla Procura Federale, irrogava al sig. Agostino Madarese l’inibizione temporanea di un mese ed alla società l’ammenda di € 2.000,00. Avverso tale decisione insorge la società A.S.D. SEF Tempio, la quale denuncia il vizio della procedura per palese irregolarità in quanto il deferimento le era stato comunicato ad un indirizzo per corrispondenza non più attivo dal 31 dicembre 2008, per cui non ne aveva avuto notizia, mancando così di presenziare all’udienza di discussione e di spiegare le proprie difese. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione pecuniaria ad essa comminata, eccependo altresì che la Commissione Disciplinare Territoriale era incorsa nell’errore di aver affermato nella parte motiva della decisione che la società non aveva presentato le proprie difese e non aveva chiesto di essere sentita, quando invece tutto questo era stato fatto. Questa Commissione, con ordinanza 18/19 novembre 2011, resa al termine dell’udienza dibattimentale, ha disposto l’acquisizione a carico del Comitato Regionale Sardegna del foglio di censimento della società Tempio Pausania relativo alla stagione sportiva 2009/2010, dal quale è risultato l’indirizzo per corrispondenza della stessa in Via Antonello Muzzetto c/o Stadio N. Manconi Città Tempio Pausania, senza alcuna menzione nel documento acquisito dell’indirizzo della Casella postale 75. Alla udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale si è rimessa alla decisione di questa Commissione Il ricorso è fondato. Non è contestato il fatto che il deferimento della Procura Federale era stato spedito all’indirizzo della società deferita della Casella postale 75 Tempio Pausania. È ben vero che presso tale indirizzo era stata inviata dalla presidenza del Comitato Regionale Sardegna la denuncia datata 20 marzo 2009 di mancata partecipazione al campionato Allievi o Giovanissimi e di segnalazione della mancanza alla Procura Federale, denuncia che la società aveva ricevuto, tanto è che in data 17 aprile successivo aveva fatto pervenire alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna delle note a difesa. Risulta altresì dagli atti che la comunicazione datata 14 giugno 2010 della Commissione Disciplinare Territoriale dell’avvenuto deferimento e della fissazione d’udienza di discussione con termine per la presentazione delle memorie, inviata alla società all’indirizzo Casella Postale 75 Tempio Pausania, era tornata alla mittente il 21 luglio 2010 perché non ne era stato curato il ritiro da parte della destinataria. Da entrambe le circostanze può desumersi l’erroneità dell’asserzione della ricorrente che l’indirizzo della casella postale non era più attivo dal 31 dicembre 2008, perché, altrimenti, la denuncia del 20 marzo 2009 non sarebbe stata ricevuta e la comunicazione del 14 giugno 2010 sarebbe stata restituita alla mittente con diversa dicitura. Tuttavia, non vi è prova in atti che il deferimento della Procura Federale del 25 maggio 2010, erroneamente inviato alla Casella Postale 75, sia stato comunque ricevuto dalla destinataria e tanto basta per ritenere fondato il ricorso. La decisione deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla posizione della Società ASD S.E.F. Tempio Pausania e va confermata in ogni altra parte in quanto non impugnata. Gli atti del procedimento, in forza del combinato degli artt. 36 commi 10 ed 11, 37 comma 4 CGS, vanno rinviati alla Procura Federale per quanto di sua competenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata, rimette gli atti del procedimento alla Procura Federale; conferma per il resto la decisione. Nulla per la tassa non versata
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