F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (150) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO VENTURA (A.E. della Sezione AIA di Rieti)AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 43 del 14.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (150) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO VENTURA (A.E. della Sezione AIA di Rieti)AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 43 del 14.10.2010). Il Sig. Roberto Ventura Arbitro Effettivo in forza alla Sezione di Rieti ha proposto reclamo avverso la sanzione della sospensione per anni due, comminata dalla Commissione Disciplinare Territoriale del CR Lazio con delibera pubblicata in data 14/10/2010, con Comunicato Ufficiale n. 43 in ordine alla gara Azzurra Greccio-Capradosso disputata il 6/1/2010. Il reclamante non contesta i fatti addebitategli, ma chiede una riduzione della sanzione, ritenuta eccessivamente afflittiva, anche alla luce dell’art. 24 CGS. All’udienza del 17/12/2010 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado. Il reclamante, comparso di persona ha insistito invece per l’accoglimento dell’impugnazione. I fatti oggetto del presente procedimento sono stati accertati e non vengono contestati. E’ pacifico quindi che l’arbitro Ventura Roberto della sezione di Rieti abbia volontariamente omesso di riportare nel referto di gara l’espulsione a carico del calciatore Marrocchi Daniele. Successivamente ha integrato il detto referto riportando falsamente l’espulsione del calciatore Rossi Matteo, benché ben sapesse che lo stesso non aveva subito alcun provvedimento disciplinare in corso di gara, con ciò inducendo in errore gli Organi Disciplinari della FIGC e creando grave turbativa alla svolgimento del campionato. I fatti sono estremamente gravi ed intaccano il prestigio e l’immagine della FIGC in generale e della classe arbitrale in particolare. Non appaiono ricorrere gli estremi per l’applicazione dell’art. 24 CGS. Infatti il Ventura, lungi dal collaborare fattivamente alla scoperta o all’accertamento delle violazioni commesse, interrogato per tre volte dal collaboratore incaricato della Procura Federale, ha reso tre versioni differenti tentando nei primi due interrogatori di alleviare le proprie responsabilità ed arrivando ad una piena confessione solo nel corso del terzo interrogatorio dopo che numerose, univoche e incontrovertibili testimonianze avevano fatto emergere la completa verità dei fatti, smentendo le prime due versioni dell’incolpato. La sanzione inflitta in primo grado, quindi, appare congrua in relazione alla gravità della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che incombono specialmente su chi, in qualità di arbitro è deputato a valutare e sanzionare la condotta altrui. Il Ventura ha dimostrato assoluto disprezzo delle regole sportive nonché degli interessi e della legittime aspettative dell’organizzazione federale alla quale appartiene e di quelli degli altri singoli associati. Appare quindi che la CD Territoriale abbia tenuto in debito conto tutte le circostanze dei fatti, ivi compresa la confessione (resa con le modalità sopra descritte), in mancanza della quale la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere maggiore. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.
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