F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (172) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US PRAIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 49 del 4.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (172) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US PRAIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 49 del 4.11.2010). la Commissione Disciplinare;letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con l’appellante che ha insistito per l’accoglimento del gravame e la Procura Federale che ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue. Con l’atto di appello si denunciano quali vizi della decisione del primo giudice l’assoluta carenza della motivazione ed un generico richiamo all’atto di deferimento con conseguente riversamento nella pronuncia delle nullità che sarebbero contenute in esso. In particolare lamenta la reclamante che la Procura ha invocato un inadempimento della ASD Barrese, sodalizio completamente estraneo al procedimento in esame, e che ha indicato come data di ricezione da parte della US Praia della raccomandata con cui le venivano comunicati l’emissione e il contenuto del lodo quella del 22/3/2004. In effetti tali due inesatte indicazioni sono riportate nel deferimento, ma appare evidente che le stesse sono frutto di meri errori materiali, peraltro facilmente rilevabili dal semplice esame del resto del contenuto dell’atto e della documentazione ad esso allegata. L’indicazione della ASD Barrese è inserita nella parte narrativa del deferimento e dopo poche righe si parla dell’odierna appellante quale autrice del contestato comportamento antidisciplinare, consistente nel non aver dato esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale. Per quanto riguarda la data di ricezione della raccomandata di comunicazione del lodo nell’elencare gli allegati viene indicata quella esatta (22/3/2010), e copie della missiva e del relativo avviso di ricevimento sono accluse al deferimento al n° 4, punto che in effetti riporta l’esatto elemento, circostanza che rende facilmente riscontrabile l’errore. Giova comunque ricordare che la pronuncia del Collegio Arbitrale non è impugnabile ed è immediatamente esecutiva, e ciò rende del tutto inconferente il richiamo difensivo relativo al passaggio in giudicato della suddetta decisione In merito poi alla stringatezza della motivazione, si rileva che il primo giudice ha fatto proprio il contenuto dell’atto di accusa intendendolo parte integrante della sua decisione ed ha così considerato come raggiunta la prova dell’illecito sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo. Peraltro deve sottolinearsi come la società sia rimasta assente nel giudizio di primo grado,la sede in cui avrebbe potuto e dovuto, a pena di decadenza, denunciare i vizi dell’atto di incolpazione. Alla luce di quanto sopra evidenziato si può serenamente affermare che i meri errori materiali denunciati nel gravame, peraltro, come detto, riscontrabili con assoluta facilità, non hanno impedito ai deferiti di avere esatta contezza dell’accusa e quindi non hanno comportato alcuna lesione del diritto di difesa; conseguentemente, l’impugnata decisione non merita censure, neppure in ordine all’entità della sanzione. Lo stesso può affermarsi con riguardo alla presunta carenza di motivazione che, seppur molto succinta, permette comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione Territoriale che l’ha portata alla pronuncia della propria decisione. Alla luce dei precedenti emersi nel corso del procedimento e degli elementi a disposizione di questa Commissione può valutarsi congrua l’entità della sanzione applicata dal primo giudice. P. Q. M. rigetta il ricorso e conferma integralmente l’impugnata decisione. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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