F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), FRANCESCO ZADOTTI (Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società Ternana Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ TERNANA CALCIO Spa (nota n. 3687/360pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011
(254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), FRANCESCO ZADOTTI (Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società Ternana Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ TERNANA CALCIO Spa (nota n. 3687/360pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).
Il deferimento
Il Procuratore Federale con provvedimento del 13.12.2010 ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Angelo Deodati, Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa, il Sig. Francesco Zadotti, Presidente del Collegio sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società Ternana Calcio Spa e la Società Ternana Calcio Spa, per rispondere, rispettivamente:
● Il Sig. Angelo Deodati, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1 del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 15.10.2010, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
● Il Sig. Francesco Zadotti, della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1 del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.10.2010 depositata il 15.10.2010, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
● la Società Ternana Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante e al Presidente del Collegio Sindacale. All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Angelo Deodati e Francesco Zadotti, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Angelo Deodati e Francesco Zadotti, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Angelo Deodati la sanzione della inibizione per mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Francesco Zadotti la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per la Società Ternana Calcio Spa. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi per la Società deferita la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); è comparso altresì il difensore della deferita, il quale, opponendosi alle richieste della Procura e sottolineando la recente modifica della compagine societaria, ha preliminarmente richiesto la riunione del presente procedimento con altro, sempre nei confronti della stessa Società, di cui lo stesso dà notizia e ha comunque concluso con la richiesta di proscioglimento e, in subordine, per la commutazione della penalizzazione in una sanzione pecuniaria. La Commissione, in merito alla richiesta preliminare della difesa, al cui accoglimento la Procura federale si era opposta, ha pronunciato subitanea ordinanza di rigetto. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto. Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni Covisoc e dalla documentazione in atti - che la Soc. Ternana Calcio spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, effettivamente non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal C.U. 117/A del 25.5.10 e, in particolare, il suo Presidente, Sig. Deodati, non ha documentato, entro il termine del 18.10.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef che, anzi, nonostante la mendace dichiarazione del 14.10.10, sottoscritta insieme al Presidente del Collegio sindacale Zadotti, è avvenuto in realtà solo il 27.10.10, cioè con alcuni giorni di ritardo rispetto al termine ultimo – perentorio – previsto dalle norme federali. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità della deferita per responsabilità diretta del cattivo operato dei suoi citati dirigenti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Angelo Deodati la inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);
▪ al Sig. Francesco Zadotti la inibizione per mesi 4 (quattro).
Delibera di infliggere alla Società Ternana Calcio Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda.
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